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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 83
Organizzazione del prelievo (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. Il prelievo venatorio del cervo appenninico è effettuato attraverso il prelievo selettivo ed è organizzato in modo unitario nell’ambito di ciascun comprensorio.
2. Il prelievo è ripartito nei sub-comprensorio e nelle unità di gestione. Nelle unità di gestione esterne agli ATC è prevista una specifica assegnazione di quota parte del piano di prelievo, sulla base della superficie e della vocazione di ciascuna unità di gestione.
3. Il prelievo nel sub-comprensorio ricadente in area non vocata è assegnato “a scalare” fino al 80 per cento del piano. La restante parte dei capi in prelievo può essere assegnata direttamente a cacciatori singoli o a gruppi.
4. Ciascun cacciatore abilitato al prelievo del cervo può iscriversi ad un solo sub-comprensorio regionale.
5. La gestione faunistico venatoria del cervo appenninico deve essere economicamente autosufficiente, inclusi i danni alle coltivazioni provocati dalla specie. I comitati di gestione degli ATC possono richiedere ai cacciatori che partecipano alla gestione entro il comprensorio, un contributo commisurato alle spese di gestione di cui al presente comma.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.