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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 81
Commissione tecnica (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. La commissione tecnica è composta da due funzionari tecnici nominati dalla competente struttura della Giunta regionale e da due tecnici nominati dagli ATC ricadenti nel comprensorio di gestione, anche con riferimento a ciascuna seduta. Qualora nel comprensorio sia compreso il territorio di un parco nazionale l’ente di gestione può nominare un proprio referente.
2. La commissione tecnica analizza le proposte di piano operativo annuale formulate dagli ATC competenti territorialmente sulla base dei dati sulla popolazione raccolti nelle singole unità di gestione.
3. Ciascun tecnico, nel territorio di competenza, oltre a curare i rapporti di natura tecnica con i diversi soggetti coinvolti nella gestione del cervo, indirizza e coordina le attività previste nel programma annuale operativo provvedendo anche all’elaborazione dei dati.
4. La commissione tecnica ha il compito di:
a) predisporre il piano annuale operativo che viene approvato dalla competente struttura della Giunta regionale;
b) definire e curare le procedure tecniche ed organizzative per la realizzazione degli interventi di gestione;
c) curare i rapporti di natura tecnica con i soggetti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi di gestione;
d) fornire supporto alla Regione per l’ attivazione del piano annuale operativo.
5. In caso di disaccordo fra i tecnici componenti la commissione, prevalgono le indicazioni dei tecnici indicati dalla Giunta regionale.
6. La commissione tecnica ha una durata di cinque anni.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.