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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 8
Ulteriori ATC e modalità di iscrizione (articolo 13 ter della l.r. 3/1994 )
1. Ogni cacciatore può chiedere l’iscrizione ad ATC diversi da quello di residenza venatoria, denominati ulteriori ATC.
2. L’iscrizione all’ulteriore ATC è ammessa subordinatamente all’accoglimento delle richieste di iscrizione come residenza venatoria, nel rispetto dell’indice di densità venatoria di cui all’articolo 5.
3. Il comitato di gestione accoglie le domande in base alla data di presentazione delle domande stesse.
4. Ogni anno l’iscrizione all’ATC è confermata con il pagamento della quota di iscrizione che deve essere effettuata entro il 15 maggio.
5. Per la prima iscrizione il cacciatore deve essere in possesso della ricevuta di pagamento. L’ATC, verificato il regolare pagamento, provvede alla registrazione dell’iscrizione del cacciatore sul portale regionale RT CACCIA.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.