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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 75
Esercizio della caccia di selezione a cervidi e bovidi (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. La caccia di selezione a cervidi e bovidi è esercitata, salvo quanto previsto all’articolo 69, comma 1, lettera m) e all’articolo 70, comma 4 dai cacciatori abilitati e iscritti nell’apposito registro regionale.
2. La struttura competente della Giunta regionale, con specifico provvedimento, può riconoscere la validità delle abilitazioni conseguite in altre regioni previa verifica dell’equipollenza del titolo posseduto.
3. La caccia di selezione esercitata esclusivamente in forma individuale, con i sistemi della cerca e dell’aspetto, senza l’uso dei cani, ad eccezione dei cani da traccia abilitati ENCI condotti dai rispettivi conduttori abilitati, con l’esclusione di qualsiasi forma di battuta.
4. Per la caccia di selezione sono utilizzabili armi a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro non inferiore a 5,6 millimetri, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. È altresì ammesso l’uso di fucili a due o tre canne, con l’obbligo dell’uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di puntamento.
5. Per ciascuna specie sono ammessi i seguenti calibri minimi:
a) capriolo calibro minimo utilizzabile 5,6 millimetri, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri;
b) muflone calibro minimo utilizzabile 6 millimetri;
c) daino calibro minimo utilizzabile 6 millimetri;
d) cervo calibro minimo utilizzabile 7 millimetri o 270 millesimi di pollice;
6. E' altresì utilizzabile l'arco, comunque di potenza non inferiore a 40 libbre standard AMO per il capriolo e 50 libbre per le altre specie, con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice o multipla non inferiore a 25 millimetri.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.