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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 72
Verifiche sui capi abbattuti (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. Gli ATC possono stabilire forme, modi e tempi per eventuali verifiche dei capi abbattuti.
2. Per lo svolgimento di particolari programmi di ricerca, su richiesta della competente struttura della Giunta regionale, il cacciatore è tenuto a raccogliere materiale organico del capo abbattuto.
3. Per il monitoraggio sanitario i responsabili dei distretti e delle altre unità di gestione pubbliche o private devono collaborare, ove richiesto, con le Aziende USL con le modalità stabilite dalle competenti strutture della Giunta regionale.
4. La mancata collaborazione agli obblighi di cui al comma 3 da parte dei responsabili dei distretti comporta l'immediata sospensione dei piani di prelievo autorizzati su segnalazione dell'Azienda USL.
5. Su tutti gli ungulati abbattuti sono apposti i contrassegni inamovibili forniti dal soggetto gestore dell’unità di gestione. Tale contrassegno identifica il capo abbattuto per il trasporto e/o conferimento alla filiera alimentare, deve essere conservato assieme al trofeo o ai reperti biologici detenuti, a riprova della legittima provenienza dei medesimi.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.