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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 71
Recupero dei capi feriti (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. Fermo restando che i capi feriti in azione di caccia possono essere recuperati anche dai cacciatori stessi con i propri mezzi, il comitato di gestione dell’ATC od il soggetto gestore di altra unità di gestione nel territorio di propria competenza, organizza le attività di recupero dei capi feriti avvalendosi dei conduttori abilitati di cani da traccia ed iscritti negli albi di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e).
2. Durante le operazioni di recupero i conduttori di cani da traccia utilizzano cani qualificati in prove di lavoro riconosciute dall'ENCI e possono utilizzare armi con o senza ottica di puntamento.
3. Il conduttore del cane da traccia, in presenza di personale di vigilanza dell’istituto o con il suo consenso, può effettuare il recupero anche all’interno di aree a gestione privata o poste in divieto di caccia. Il recupero può altresì essere effettuato dal conduttore abilitato, purché accompagnato o sotto il coordinamento del personale della polizia provinciale, nelle aree cacciabili anche nei giorni e orari di divieto.
4. Gli ungulati feriti ritrovati nel territorio cacciabile possono essere abbattuti da parte dei soggetti abilitati di cui al comma 1 e rientrano nel conteggio dei piani di prelievo annuali. Gli ATC dispongono dei capi abbattuti in tali circostanze.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.