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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 69
Compiti dell’ATC per la gestione faunistico venatoria degli ungulati (articolo 12 della l.r. 3/1994 )
1. Per la gestione faunistico venatoria degli ungulati il comitato di gestione dell’ATC svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) individua i distretti e organizza, per ciascuna specie, censimenti o stime annuali delle popolazioni anche utilizzando i cacciatori iscritti agli ATC;
b) individua il responsabile per ciascuna unità di gestione di propria competenza per l'organizzazione del monitoraggio e del prelievo;
c) assegna ad ogni distretto di gestione posto in area vocata un numero adeguato di cacciatori iscritti all’ATC; ripartisce fra ciascuna unità di gestione i capi abbattibili individuati nei piani di prelievo, suddivisi per specie e classe di età. Qualora risulti necessario, provvede alla formazione di graduatorie per l'assegnazione delle sottozone di prelievo;
d) individua, per le aree vocate, le modalità e la localizzazione dei prelievi;
e) stabilisce l’ammontare del contributo da pagare, entro i limiti stabiliti dalla Giunta regionale, per la partecipazione alla caccia di selezione a cervidi e bovidi e alla caccia al cinghiale, da parte dei cacciatori iscritti ai distretti delle aree vocate e dei non iscritti all’ATC;
f) cura la consegna dei contrassegni inamovibili multispecie in quantità adeguata al rapporto fra cacciatori e piano di prelievo, da porre sui capi abbattuti. Cura l’allestimento e la gestione degli eventuali punti di raccolta e controllo dei capi prelevati e le modalità di comunicazione e controllo delle uscite di caccia. Su indicazione della competente struttura della Giunta regionale organizza la raccolta di campioni biologici ed altri dati sui capi abbattuti o comunque pervenuti. Per la caccia al cinghiale in area vocata, l’organizzazione dei punti di raccolta è di norma affidata alle singole squadre;
g) inserisce nel portale indicato dalla competente struttura della Giunta regionale i dati del prelievo realizzato, dei censimenti effettuati e le proposte di piano;
h) inserisce mensilmente nel portale indicato dalla competente struttura della Giunta regionale i dati georeferenziati relativi ai danni periziati nonché i dati relativi alle opere di prevenzione dei danni predisposte;
i) inserisce nel portale indicato dalla competente struttura della Giunta regionale dati geo-referenziati relativi alla suddivisione del territorio dell'ATC nelle diverse unità di gestione, distretti e istituti di competenza, per ciascuna specie di ungulati presenti e, per il cinghiale, la suddivisione in aree di braccata delle aree vocate;
l) fissa, per ogni distretto posto in area vocata, gli oneri a carico dei cacciatori per il risarcimento di eventuali danni causati dalla mancata realizzazione del piano stesso ed altre eventuali misure conseguenti il mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali programmati;
m) può destinare, fissando le procedure relative, la vendita della quota di cervidi e bovidi abbattibili con la caccia di selezione nelle aree vocate, non vocate e ZRV ai cacciatori provenienti da altri ATC o da altre regioni o non abilitati accompagnati da cacciatori iscritti al distretto. La quota suddetta è comprensiva dell’iscrizione all’ATC. Nel caso di non completamento della quota, assegna comunque i capi in avanzo ai cacciatori del distretto;
n) adempie agli obblighi relativi alla gestione delle carni;
o) per la gestione del cinghiale in area vocata, invia alla Regione Toscana un report, redatto su apposita modulistica indicata dalla competente struttura della Giunta, entro il 31 marzo, dove si evince, per ogni distretto di area vocata il cui territorio è assegnato in maniera diretta alle squadre: il piano di prelievo assegnato, il numero della uscite, il numero dei capi abbattuti, i danni periziati per il territorio di competenza.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.