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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 67
Gestione degli ungulati nelle aree vocate (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. Gli ATC ed i soggetti gestori degli istituti faunistici e delle aree protette per la predisposizione della proposta di piano annuale di gestione degli ungulati, relativa al territorio di propria competenza, si avvalgono di un tecnico abilitato esperto in gestione faunistica nelle fasi di monitoraggio e redazione dei rispettivi piani. L'ATC raccoglie i piani di ciascuna unità di gestione per la loro organizzazione ed omogeneizzazione a livello di comprensorio.
2. Il piano annuale di gestione ungulati del comprensorio è costituito, per ciascuna specie, dalle seguenti parti:
a) stima della consistenza e struttura delle popolazioni presenti nel comprensorio;
b) ripartizione del prelievo tra classi di sesso e di età effettuato nella stagione precedente e relazione con i piani assegnati;
c) piano di prelievo per ciascuna unità di gestione e sua ripartizione tra classi di sesso e di età.
3. Gli ATC ed i soggetti responsabili delle unità di gestione inseriscono entro il 30 aprile le informazioni di cui al comma 2 nell’apposito portale indicato dalla competente struttura della Giunta regionale. Le informazioni cartografiche sono prodotte in formato digitale shapefile.
4. La competente struttura della Giunta regionale esamina la proposta di piano del comprensorio, anche avvalendosi dell'Osservatorio per la fauna e l'attività venatoria di cui all'articolo 10 della l.r. 3/1994 , e ne valuta la rispondenza con le linee guida di cui all'articolo 66, anche attraverso specifici incontri tecnici con l'ATC ed i responsabili delle unità di gestione. La competente struttura della Giunta regionale può chiedere integrazioni e modifiche finalizzate alla migliore gestione delle popolazioni, dell'attività di prelievo e della prevenzione dei danni.
5. La proposta di piano, articolata per unità di gestione, è approvata dalla Giunta regionale, previo parere dell'ISPRA per i piani adottati ai sensi dell’Sito esternoarticolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto legge 39 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e misure urgenti in materia tributaria e finanziaria).
6. Il prelievo selettivo della specie cinghiale nelle aree vocate è eseguito a scalare ed esclude l'assegnazione diretta al cacciatore della classe di sesso ed età almeno sino al raggiungimento dell’80 per cento del piano di prelievo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.