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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 63
Accesso all’interno degli appostamenti fissi (articolo 34 della l.r. 3/1994 )
1. Il titolare dell’autorizzazione per appostamento fisso comunica in fase di conferma annuale alla competente struttura della Giunta regionale l’elenco dei frequentatori dell’appostamento.
2. L’accesso negli appostamenti fissi ad altri cacciatori con armi proprie è possibile solo in presenza del titolare o di un appartenente alla lista dei frequentatori di cui al comma 1.
3. Il soggetto che usufruisce dell’appostamento fisso deve essere munito anche di copia della autorizzazione e copia del versamento in corso di validità da esibire in caso di controllo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.