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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 6
Ammissione dei cacciatori e tipologie di iscrizione (articolo 13 ter della l.r. 3/1994 )
1. I comitati di gestione degli ATC, nel rispetto degli importi minimi e massimi stabiliti con delibera della Giunta regionale, determinano le quote di iscrizione agli ATC dei cacciatori con residenza anagrafica in Toscana e dei cacciatori provenienti da altre regioni per le seguenti tipologie:
a) iscrizione come residenza venatoria per tutte le forme di caccia;
b) iscrizione come residenza venatoria per i cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso di cui all’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 ;
c) iscrizione come residenza venatoria per i cacciatori che hanno optato per la caccia agli ungulati di cui all’articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994 ;
d) iscrizione come ulteriore ATC.
2. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 7, comma 1, la quota di iscrizione come ulteriore ATC è ridotta del 50 per cento rispetto alla quota di residenza venatoria. Per i cacciatori con residenza anagrafica in Toscana e residenza venatoria in altra regione, la quota di iscrizione al primo ATC scelto in Toscana come ulteriore ATC è equivalente a quella di cui al comma 1, lettera a). Per gli stessi cacciatori la quota per altri ulteriori ATC è uguale a quella di cui al comma 1, lettera d).
3. Le iscrizioni agli ATC e le relative attestazioni di pagamento sono registrate, a cura del comitato di gestione, nella sezione venatoria del portale RT CACCIA. In caso di ritardata registrazione da parte dell’ATC, fa comunque fede la documentazione di accettazione da parte dell’ATC e il relativo pagamento in possesso del cacciatore.
4. L’iscrizione all’ATC per ciascuna delle tipologie di cui al comma 1 ha validità annuale e decorre dal 15 maggio al 14 maggio dell’anno successivo. Il pagamento della quota effettuata successivamente al 15 maggio ha validità comunque sino al 14 maggio dell’anno successivo. Nella causale del pagamento deve essere specificata l’annata venatoria a cui si riferisce. Fermo restando le quote di cui al comma 1, gli ATC possono applicare quote differenziate per i pagamenti successivi al 15 maggio individuati dalla delibera di cui al comma 1.
5. I comitati di gestione possono attuare con gli ATC contigui forme di gestione concordata finalizzata anche all’interscambio dei cacciatori ai sensi dell’articolo 11ter, comma 11 della l.r. 3/1994 .
6. Gli ATC stabiliscono le modalità da seguire nei confronti di singoli cacciatori nei casi di istanza di rimborso dell’iscrizione e di altri versamenti.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.