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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 57
Appostamenti complementari (articolo 34 della l.r. 3/1994 )
1. La struttura competente della Giunta regionale può autorizzare fino ad un massimo di due appostamenti complementari agli appostamenti fissi per colombacci di cui all’articolo 52, comma 2, lettera b), con una lunghezza massima di metri 5. Tutte le strutture devono comunque essere comprese in un raggio di 35 metri dall’appostamento principale.
2. La struttura competente della Giunta regionale può autorizzare fino ad un massimo di due appostamenti complementari agli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri nei laghi artificiali di cui all’articolo 52, comma 2, lettera d) se la superficie del lago artificiale è inferiore a 5 ettari. Se la superficie del lago artificiale è superiore a 5 ettari la struttura competente della Giunta regionale può autorizzare l’impianto fino ad un massimo di quattro appostamenti complementari. Gli appostamenti complementari agli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri nei laghi artificiali di cui all’articolo 52, comma 2, lettera d) devono rispettare la distanza minima di 80 metri dall’appostamento principale e dagli altri eventuali complementari.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.