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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 56
Distanze degli appostamenti temporanei e per la caccia in forma vagante (articolo 34 della l.r. 3/1994 )
1. Gli appostamenti temporanei devono rispettare la distanza minima di 80 metri da qualsiasi altro appostamento temporaneo.
2. Gli appostamenti temporanei, nei periodi di utilizzazione degli appostamenti fissi, devono rispettare la distanza minima di:
a) 100 metri dagli appostamenti fissi di cui all’articolo 52 comma 2, lettere a) e b) compresi eventuali appostamenti complementari;
b) 200 metri dagli appostamenti fissi di cui all’articolo 52, comma 2, lettere c) e d).
3. Gli appostamenti temporanei che utilizzano richiami vivi devono rispettare la distanza di 200 metri dagli appostamenti fissi.
4. Per la sola caccia in forma vagante alla fauna selvatica migratoria, ad eccezione della beccaccia, le distanze di cui al comma 2 si applicano limitatamente ai periodi di utilizzazione degli appostamenti fissi.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.