Menù di navigazione

Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 5
Indice di densità venatoria (articolo 13 bis della l.r. 3/1994 )
1. L’indice di densità venatoria è fissato in non più di un cacciatore ogni 13 ettari di territorio agro-silvo-pastorale di ciascun comprensorio. La Giunta regionale modifica con delibera l’indice di densità venatoria per recepire eventuali indicazioni del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di cui all’Sito esternoarticolo 14, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.