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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 48
Allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami vivi (articolo 40 della l.r 3/1994 )
1. Negli allevamenti di uccelli utilizzabili come richiami vivi possono essere allevate solo le specie di cui all’articolo 49.
2. I soggetti riproduttori devono essere dotati di anello inamovibile e numerato.
3. I pullus devono essere inanellati non oltre il decimo giorno dalla nascita con anello inamovibile numerato. E’ fatta eccezione per i pullus degli anatidi che devono essere inanellati non oltre il sessantesimo giorno dalla nascita.
4. La tipologia di anello inamovibile e numerato da utilizzare per l’identificazione dei pullus è approvata dalla competente struttura della Giunta regionale. Ogni anello indica dopo la sigla R.T., gli estremi di identificazione dell’allevatore e il numero progressivo assegnato all’uccello. Sono fatti salvi gli anelli apposti in data precedente a quella di distribuzione degli anelli con sigla R.T.
5. L'allevatore è il soggetto competente all'acquisizione e marcatura dei soggetti allevati, secondo le specifiche disposizioni approvate dalla competente struttura della Giunta regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.