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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 42
Esercizio dell’attività (articolo 24 della l.r. 3/1994 )
1. Le autorizzazioni per l’accesso alle aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani con abbattimento devono essere annotate in un apposito registro tenuto a disposizione della competente struttura della Giunta regionale. Tali autorizzazioni ed i registri possono essere anche di tipo digitale e predisposti attraverso l’utilizzo di sistemi di teleprenotazione e/o di applicazioni mobili contenenti le informazioni previste dalla normativa.
2. Nelle aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani con abbattimento ricadenti all’interno di AAV le aree di abbattimento possono essere frazionate.
3. Nelle aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani con abbattimento, l’abbattimento può essere esercitato solo su fauna d’allevamento di cui all’articolo 24, comma 7 bis della l.r. 3/1994 , appositamente immessa e su una superficie non superiore a 100 ettari. Tale limite non si applica in occasione di prove cinofile regionali, nazionali e internazionali promosse dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e dall’ENCI.
4. Nel caso di attività svolta con uso di cani da tana o da traccia queste devono essere svolte su percorsi appositamente predisposti, con l’uso di specie selvatiche d’allevamento o con traccia e tana artificiale, secondo le indicazioni dell’ENCI.
5. Le immissioni di fauna selvatica sono effettuate a discrezione del responsabile. I soggetti immessi devono provenire da allevamenti e devono appartenere alle seguenti specie: quaglia, fagiano, starna, pernice rossa e anatra germanata. La lepre può essere immessa solo in strutture recintate. Il cinghiale può essere immesso esclusivamente in strutture recintate poste entro le aree addestramento cani, le aziende agrituristico venatorie e nelle aree ove non sia fatto divieto di immissione dal PFVR. Per le immissioni di cinghiali in recinti di addestramento, la superficie recintata non può essere inferiore ai 10 ettari; solo per l'addestramento dei cuccioli di età non superiore ai diciotto mesi e dei cani di piccola taglia possono essere autorizzati recinti con superficie inferiore a 10 ettari secondo le indicazioni dell’ENCI.
6. Le recinzioni per l’immissione dei cinghiali di cui al comma 5 e le recinzioni per l’immissione di altri ungulati in recinti non devono permettere la fuoriuscita degli animali immessi. La fuga di animali derivante da incuria o inadeguatezza delle recinzioni è considerata immissione di fauna non autorizzata.
7. Per l’abbattimento dei cinghiali immessi in aree recintate si possono utilizzare cani.
8. Delle operazioni di immissione e di abbattimento deve essere tenuta nota nel registro di cui al comma 1.
9. L’addestramento e l’allenamento dei cani senza abbattimento viene autorizzato dal titolare con permesso giornaliero, mensile o stagionale senza necessità di annotazione sul registro.
10. Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere inviato alla struttura competente della Giunta regionale il consuntivo delle immissioni e degli abbattimenti suddivisi per specie e l’attestazione del versamento dei conferimenti relativi all’anno precedente.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.