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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 40
Aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani (articolo 24 della l.r. 3/1994 )
1. Le aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani si distinguono in:
a) aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani senza abbattimento;
b) aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani con abbattimento;
c) aree destinate allo svolgimento di gare cinofile o prove cinotecniche temporanee senza sparo;
d) aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani con tane artificiali senza abbattimento;
e) aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cane limiere e da traccia senza abbattimento.
2. Nelle aree addestramento cani di cui al comma 1 può essere svolta attività con rapaci diurni e notturni, anche senza l'utilizzo del cane, specificandone le modalità all'interno del regolamento di gestione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.