Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022
Art. 39
Vigilanza interna alle aziende (articolo 21 della l.r. 3/1994 )
1. La vigilanza venatoria nelle AAV deve essere assicurata da una o più guardie a disposizione dell'azienda stessa.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.