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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 38
Permessi di caccia e annotazione del prelievo e delle immissioni (articolo 21 della l.r. 3/1994 )
1. All'interno delle AAV ogni cacciatore deve essere munito di permesso giornaliero su cui annotare i capi abbattuti al termine della giornata venatoria. Gli esiti di caccia devono essere annotati nel registro di cui al comma 3, nelle quarantotto ore successive.
2. Nel caso di battute di caccia al cinghiale e al fagiano il permesso di cui al comma 1 è rilasciato solo al responsabile della battuta assieme a copia dell’elenco dei partecipanti. Tale elenco è conservato nel registro aziendale. Nell’elenco dei partecipanti sono indicati anche eventuali addetti al caricamento delle armi.
3. Delle operazioni di immissione, abbattimento e cattura esercitate nell'azienda deve essere tenuta nota in apposito registro a disposizione della competente struttura della Giunta regionale. Nelle aziende consorziate è autorizzato il rilascio dei permessi di cui al comma 1 da parte dei singoli consorziati e la tenuta di più registri aventi le caratteristiche del registro generale. In tal caso sul registro generale sono allegati entro il 20 marzo di ogni anno i dati  dei singoli registri dei consorziati.
4. I permessi e i registri possono essere anche di tipo digitale e predisposti attraverso l’utilizzo di sistemi di teleprenotazione e/o di applicazioni mobili contenenti le informazioni previste dalla normativa.
5. Nelle AAV non è obbligatorio annotare la giornata di caccia e i relativi abbattimenti sul tesserino venatorio regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.