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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 37
Esercizio del controllo nelle aziende agrituristico venatorie (articolo 21 della l.r. 3/1994 )
1. Nel PFVR sono indicati i criteri di valutazione delle attività delle AAV finalizzati a valutarne l’efficacia gestionale e la rispondenza agli scopi previsti nella l.r. 3/1994 .
2. La competente struttura della Giunta regionale effettua controlli sulle AAV che attengono al rispetto delle prescrizioni indicate nell’autorizzazione, alla verifica della realizzazione di quanto previsto nel piano pluriennale di riferimento e degli obiettivi gestionali previsti da PFVR anche ai fini di un'eventuale revoca ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 3/1994 . La revoca si applica comunque nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della comunicazione prevista all’articolo 34 per due anni consecutivi;
b) mancato raggiungimento, per tre anni consecutivi di quanto previsto dal piano pluriennale di riferimento e degli obbiettivi gestionali;
c) mancato pagamento dei conferimenti di cui all’articolo 21, comma 8bis della l.r. 3/1994 , entro il 30 di maggio di ogni anno, previa diffida ad adempiere nei successivi trenta giorni.
3. La verifica della gestione e del raggiungimento degli obiettivi della AAV è effettuata dalla commissione di cui all’articolo 17 comma 9.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.