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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 34
Comunicazione annuale degli interventi (articolo 21 della l.r. 3/1994 )
1. Il titolare dell’AAV, entro il 30 aprile di ogni anno, comunica alla competente struttura della Giunta regionale il consuntivo dell’attività svolta nella precedente stagione venatoria, corredato da: abbattimenti, immissioni, numero di permessi rilasciati, distinti tra caccia alla piccola fauna selvatica stanziale, addestramento cani e ungulati in recinto e attività faunistico venatorie previste per la stagione successiva, articolate in immissioni e prelievi.
2. Con la comunicazione deve essere trasmesso altresì:
a) per gli ungulati posti in recinti, la consistenza iniziale ed il piano di prelievo per specie;
b) per gli ungulati presenti in area non recintata, il censimento e la proposta di piano di assestamento. Tale piano di gestione deve essere redatto e firmato da un tecnico abilitato con specifiche competenze in gestione della fauna;
c) la ricevuta del versamento dei conferimenti relativi all’anno precedente.
3. Il censimento degli ungulati in area non recintata ed il piano di assestamento devono essere redatti secondo le norme tecniche di cui all’articolo 70.
4. La trasmissione della comunicazione annuale degli interventi avviene in via telematica con le modalità definite dalla competente struttura della Giunta regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.