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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 33
Programma di ripristino ambientale e di gestione economica (articolo 21 della l.r. 3/1994 )
1. Il programma di ripristino ambientale e di gestione economica di cui all’articolo 21, comma 2 della l.r. 3/1994 deve indicare gli obiettivi da perseguire nonché:
a) le specie di fauna selvatica appartenenti alla fauna autoctona che si intende immettere, abbattere ed eventualmente produrre;
b) gli ordinamenti colturali attuali e le eventuali modificazioni e miglioramenti ambientali in conseguenza della nuova attività intrapresa;
c) la tipologia degli eventuali impianti di allevamento e stabulazione;
d) eventuali progetti di recupero e valorizzazione ambientale;
e) le operazioni di miglioramento ambientale che l’azienda intende effettuare annualmente.
2. Eventuali modifiche o integrazioni del programma di ripristino ambientale e di gestione economica sono autorizzate dalla competente struttura della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.