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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 29
Esercizio del controllo nelle aziende faunistico venatorie (articolo 20 della l.r. 3/1994 )
1. Nel PFVR sono indicati i criteri di valutazione delle attività delle AFV finalizzati a valutarne l’efficacia gestionale e la rispondenza agli scopi previsti nella l.r. 3/1994 .
2. La competente struttura della Giunta regionale effettua controlli sulle AFV che attengono al rispetto delle prescrizioni indicate nell’autorizzazione, alla verifica della realizzazione di quanto previsto nei piani annuali e pluriennali di riferimento e finalizzati ad accertare l’effettivo perseguimento degli obiettivi gestionali previsti, anche ai fini di un'eventuale revoca ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 3/1994 . La revoca si applica comunque nei seguenti casi:
a) mancato raggiungimento, per tre anni consecutivi, degli obiettivi di produzione della fauna;
b) mancata presentazione del piano per due anni consecutivi comportano l’applicazione del procedimento di revoca previsto dall’articolo 22 della l.r. 3/1994 ;
c) mancato pagamento dei conferimenti di cui all’articolo 20, comma 7 bis della l.r. 3/1994 , entro il 30 di maggio di ogni anno, previa diffida ad adempiere nei successivi trenta giorni.
3. La verifica della gestione e del raggiungimento degli obiettivi della AFV è effettuata dalla commissione di cui all’articolo 17 comma 9.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.