Menù di navigazione

Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 28
Aziende faunistico venatorie in ambienti umidi o palustri (articolo 20 della l.r. 3/1994 )
1. Al fine di proteggere e favorire la conservazione degli ambienti palustri di rilevante valore naturale, la competente struttura della Giunta regionale può autorizzare la costituzione di AFV in ambienti umidi o palustri anche quando la superficie umida o palustre non costituisca la parte prevalente del territorio, in ogni caso tale superficie non deve essere complessivamente inferiore a 40ettari e deve presentare carattere di continuità.
2. Nelle AFV in ambienti umidi o palustri la caccia deve essere sospesa per almeno tre ore nell'arco della giornata venatoria.   
3. Le AFV in ambienti umidi o palustri che derivano dalla trasformazione di aree in cui l'ATC aveva definito, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) della l.r. 3/1994 , forme di razionalizzazione del prelievo venatorio, non sono tenute al rispetto delle distanze di cui all'articolo 20, comma 4 della l.r. 3/1994 .
4. Nel programma di conservazione e di ripristino ambientale devono essere previsti interventi di conservazione degli habitat e di eventuale ripristino quali: creazione di canali sussidiari di convoglio e di scolo delle acque, controllo dell’inquinamento e dello sviluppo della vegetazione, ripulitura dei fondali per il mantenimento di un adeguato livello medio delle acque per la sosta e l’alimentazione degli uccelli acquatici o limicoli, creazione di invasi per i periodi di siccità e realizzazione di apprestamenti per favorire la nidificazione.
5. Nel piano annuale di assestamento e prelievo deve essere indicato:
a) il numero di cacciatori giornalieri in rapporto alla capacità dell’ambiente e in ogni caso non più di un cacciatore per 10 ettari di superficie umida o palustre;
b) i giorni di caccia settimanali fissati dal titolare dell’autorizzazione;
c) l’individuazione di un’area di divieto di caccia che non deve essere inferiore al 20 per cento della superficie della zona umida o palustre compresa nell’azienda faunistico venatoria;
d) gli appostamenti, che non possono essere in numero superiore ad uno ogni 30 ettari di superficie umida o palustre, e la loro tipologia.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.