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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 27
Esercizio dell’attività venatoria nelle aziende faunistico venatorie (articolo 20 della l.r. 3/1994 )
1. Ai sensi dell’articolo 20, comma 7 della l.r. 3/1994 , l’attività venatoria nelle AFV è consentita ai soli soggetti autorizzati, nelle giornate indicate nel calendario venatorio, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e secondo le previsioni del piano annuale di assestamento e prelievo.
2. Nelle AFV che realizzano gli obiettivi del piano annuale di assestamento e prelievo è consentito esercitare la caccia alla fauna selvatica migratoria secondo le norme del calendario venatorio, nel rispetto di una densità non superiore ad un cacciatore ogni 80 ettari. I permessi non possono avere una durata inferiore alla giornata di caccia.
3. Nelle aziende il titolare dell’autorizzazione può consentire gare cinofile, nonché l’allenamento e l’addestramento dei cani senza abbattimento, con permesso giornaliero, mensile o stagionale senza necessità di annotazione sul registro. L’addestramento dei cani con abbattimento è consentito dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.