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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 18
Cattura e rilascio dei capi nelle zone di ripopolamento e cattura (articolo 16 della l.r. 3/1994 )
1. Entro il 15 dicembre di ogni anno l’ATC deve far pervenire alla competente struttura della Giunta regionale la relazione tecnica sulla stima del numero di capi appartenenti alle specie di indirizzo presenti prima delle catture, il programma di cattura e quello di immissione.
2. Nel programma di cattura di cui al  comma 1 deve essere indicato anche il periodo, le modalità di cattura ed i mezzi di cattura impiegati per ciascuna specie.
3. Le tecniche da impiegare per la stima delle popolazioni animali selvatiche presenti all’interno delle ZRC, i metodi e tempi di cattura utilizzabili sono indicati nel PFVR.
4. I capi catturati sono immessi nel territorio secondo piani predisposti dall'ATC in condizioni idonee al loro ambientamento. L’ATC può utilizzare una quota dei capi catturati per l'incremento faunistico di altri istituti pubblici, specificandone il numero e la necessità nel programma di immissioni di cui al comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.