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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 16
Costituzione delle zone di ripopolamento e cattura (articolo 16 della l.r. 3/1994 )
1. Le ZRC, individuate nel PFVR, perseguono gli obiettivi gestionali specifici previsti nel piano e sono istituite dalla competente struttura della Giunta regionale sentito l’ATC o su proposta di quest’ultimo.
2. L’atto di costituzione deve indicare le modalità di gestione dell’istituto. All’atto di costituzione devono essere allegati:
a) carta topografica su carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000 riportante i confini della zona di ripopolamento e cattura;
b) mappa catastale 1:2000 in formato digitale, riportante i confini della zona di ripopolamento e cattura;
c) relazione tecnica descrittiva dell’area sulla quale si intende costituire la zona di ripopolamento e cattura comprensiva del piano di gestione quinquennale delle attività che si intendono effettuare, dell’indicazione di almeno una specie di indirizzo che si intende produrre, degli interventi di miglioramento ambientale articolati per piani annuali e del programma di gestione delle specie selvatiche che si intendono produrre.
3. In caso di opposizione ai sensi dell’articolo 16, comma 2 della l.r. 3/1994   la competente struttura della Giunta regionale provvede in merito all’utilizzazione delle superfici interessate al fine del perseguimento degli obiettivi faunistici programmati. Fino a tale determinazione su queste superfici è preclusa l’attività venatoria.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.