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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 15
Zone di ripopolamento e cattura (articolo 16 della l.r. 3/1994 )
1. Le zone di ripopolamento e cattura (ZRC) sono istituite per le finalità indicate all’articolo 16, comma 1 della l.r. 3/1994 ,  e svolgono anche una importante funzione per la salvaguardia, la sosta durante la migrazione, lo sviluppo e la riproduzione di soggetti appartenenti a specie migratrici, attraverso il miglioramento delle caratteristiche ambientali del territorio. Le ZRC sono gestite come aree non vocate agli ungulati.
2. La superficie delle ZRC deve essere tale da salvaguardare la possibilità di riproduzione della piccola fauna selvatica stanziale ospitata al loro interno ed il mantenimento della qualità dell’ambiente.
3. I confini delle ZRC sono delimitati esternamente da tabelle conformi a quanto indicato dall’articolo 26 della l.r. 3/1994 e devono coincidere possibilmente con elementi geografici facilmente individuabili e comunque tali da favorire l’irradiamento naturale delle specie obiettivo, nonché consentire un’adeguata vigilanza e gestione.
4. Le ZRC hanno la durata corrispondente alla validità del PFVR e possono essere riconfermate.
5. Le ZRC sono istituite per l’incremento di almeno una delle seguenti specie selvatiche: lepre, fagiano, starna e pernice rossa.
6. Nel PFVR sono indicate le fondamentali prescrizioni tecniche gestionali ed i mezzi di cattura utilizzabili.
7. In caso di modifica dei confini l’adeguamento delle tabelle perimetrali deve avvenire almeno trenta giorni prima dell’inizio della stagione venatoria.
8. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse variazioni dei confini, salvo il caso di cui all’articolo 16, comma 3 della l.r. 3/1994 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.