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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 14
Oasi di protezione (articolo 15 della l.r. 3/1994 )
1. Le oasi di protezione di cui all’articolo 15 della l.r. 3/1994 sono individuate su superfici idonee al rifugio, alla riproduzione e alla sosta delle specie migratorie, nonché all’insediamento, incremento e irradiamento naturale della piccola fauna stanziale.
2. Nelle oasi di protezione si effettuano interventi idonei alla conservazione della fauna selvatica, favorendo l’insediamento e l’irradiamento naturale delle specie di piccola selvaggina stanziale e la sosta delle specie migratorie.
3. La struttura regionale competente istituisce le oasi tenendo conto della realtà produttiva del territorio.
4. Le oasi di protezione hanno durata corrispondente al PFVR e possono essere riconfermate.
5. Nel PFVR sono indicati gli obiettivi gestionali.
6. In caso di opposizione ai sensi dell’articolo 15, comma 5 della l.r. 3/1994 la Regione provvede in merito all’utilizzazione delle superfici interessate al fine del perseguimento degli obiettivi faunistici programmati. Fino a tale determinazione su queste superfici è preclusa l’attività venatoria.
7. Per la gestione delle oasi di protezione, ad esclusione di quelle gestite tramite convenzioni con soggetti privati, la Regione può avvalersi dell’ATC e del concorso di associazioni culturali, ambientaliste, venatorie e agricole con le quali stipula apposite convenzioni. Per la realizzazione degli interventi gestionali programmati si privilegiano forme associate di proprietari e conduttori di fondi inclusi.
8. La Regione garantisce l’equilibrio compatibile fra le popolazioni di animali presenti, le produzioni agricole e l’ambiente esercitando forme di controllo di cui all’articolo 37 della l.r. 3/1994 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.