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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 1
Funzionamento degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) (articoli 11 bis e 11 ter dellal.r. 3/1994 )
1. Le sedute del comitato di gestione sono pubbliche, ferma restando la possibilità per il comitato di gestione di disporne la riservatezza quando sono trattati argomenti contenenti dati o informazioni soggetti alla disciplina vigente relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
2. Gli atti degli ATC sono soggetti alla normativa sulla trasparenza di cui al Sito esternodecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
3. I lavori del comitato, propedeutici alle attività decisionali, possono essere svolti anche in commissioni composte da alcuni membri del comitato stesso alle quali possono anche partecipare soggetti esterni dotati di specifiche competenze.
4. Il revisore può assistere alle riunioni del comitato di gestione.
5. Per lo svolgimento delle attività di cui all’Sito esternoarticolo 12 della legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l’ATC può dotarsi anche di proprio personale dipendente. Non sono ammesse posizioni direttive e dirigenziali.
6. Il comitato di gestione decide in ordine al fabbisogno di servizi, forniture, incarichi professionali, personale tecnico ed amministrativo.
7. Gli ATC possono approvare appositi disciplinari o regolamenti per le materie di loro competenza, in conformità alla normativa regionale e nazionale vigente. L'iscrizione all'ATC comporta la conoscenza e l'accettazione dei disciplinari o regolamenti approvati.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.