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Regolamento 28 settembre 2022, n. 31/R

Disposizioni in materia di modalità di reclutamento del personale e attività extraimpiego. Modifiche al d.p.g.r. 33/R/2010.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 30 settembre 2022

Art. 6
Domanda di ammissione alla selezione. Modifiche all'articolo 12 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Alla rubrica dell’articolo 12 del d.p.g.r. 33/R/2010 dopo le parole “
lettera b)
” sono inserite le seguenti: “
e comma 3 ter
”.
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituita dalla seguente:
b) di essere cittadino italiano oppure di possedere, ferma restando l’adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali, uno dei seguenti requisiti:
1)
essere familiare di cittadino italiano, in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
2)
essere cittadino di uno stato membro dell’Unione europea o suo familiare privo della cittadinanza di uno stato membro dell’Unione europea, in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
3)
essere cittadino di paese terzo, in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato oppure dello status di protezione sussidiaria;
”.
3. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 33/R/2010 è inserita la seguente:
b bis) di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
”.
4. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 33/R/2010 dopo le parole “
obblighi militari
” sono aggiunte le seguenti: “
, per i candidati nati entro il 31 dicembre 1985
”.
5. Il comma 4 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 33/R/2010 è abrogato.
6. Dopo il comma 9 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 33/R/2010 è aggiunto il seguente:
9 bis. Nella domanda di ammissione alla selezione, i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) fanno esplicita richiesta di usufruire delle prove sostitutive, degli strumenti compensativi o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria condizione, allegando alla medesima apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’azienda unità sanitaria locale di riferimento o da equivalente struttura pubblica.
”.
7. Dopo il comma 9 bis dell'articolo 12 del d.p.g.r. 33/R/2010 è aggiunto il seguente:
9 ter. L’adozione delle misure di cui al comma 9 bis è determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita dai candidati ed in relazione alle modalità di espletamento della procedura selettiva.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.