Regolamento 28 settembre 2022, n. 31/R
Disposizioni in materia di modalità di reclutamento del personale e attività extraimpiego. Modifiche al d.p.g.r. 33/R/2010.
Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 30 settembre 2022
Art. 5
Categorie riservatarie e preferenze. Modifiche all'articolo 10 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Il comma 1 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
“
1. Nei bandi di selezione le riserve di posti nelle percentuali previste da leggi nazionali in favore di particolari categorie non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a selezione.
”2. Il comma 3 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
“
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
a)
appartenenti alle categorie di cui all’

(Norme per il
diritto al lavoro dei disabili), senza computare i vincitori della selezione;
b)
appartenenti alle categorie di cui all’

, senza computare i vincitori della selezione;
c)
appartenenti alle categorie di cui all’

(Codice dell'ordinamento militare) nella misura del 30 per cento dei posti messi a selezione.
”.3. Alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
pubblico privato
” sono sostituite dalle seguenti: “pubblico e privato
”.4. Alla lettera m) del comma 4 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 33/R/2010 dopo le parole “
vedovi non risposati
” sono aggiunte le seguenti: “, i coniugi non risposati
”.5. Alla lettera n) del comma 4 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 33/R/2010 dopo le parole “
vedovi non risposati
” sono aggiunte le seguenti: “, i coniugi non risposati
”.6. Alla lettera o) del comma 4 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 33/R/2010 dopo le parole “
vedovi non risposati
” sono aggiunte le seguenti: “, i coniugi non risposati
”.7. Dopo la lettera t) del comma 4 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 33/R/2010 è aggiunta la seguente:
“
t bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.
”
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.