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Regolamento 28 settembre 2022, n. 31/R

Disposizioni in materia di modalità di reclutamento del personale e attività extraimpiego. Modifiche al d.p.g.r. 33/R/2010.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 30 settembre 2022

Art. 18
Modalità semplificate di svolgimento delle prove concorsuali. Inserimento dell'articolo 25 bis nel d.p.g.r. 33/R/2010
1. Dopo l’articolo 25 del d.p.g.r. 33/R/2010 è inserito il seguente:
Art. 25 bis Modalità semplificate di svolgimento delle prove concorsuali (
articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009
)
1.
Le prove concorsuali, scritte e orali, e le eventuali prove preselettive possono essere svolte con modalità semplificate prevedendo la partecipazione dei candidati a distanza, anche con erogazione e correzione delle stesse mediante l’ausilio di sistemi telematici e digitali, in modo da assicurare l’integrità delle prove nonché la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
2.
Qualora le prove siano svolte con le modalità di cui al comma 1, il bando o gli avvisi pubblicati sul sito istituzionale specificano le norme tecniche per la partecipazione alle prove e quelle atte ad assicurare la tutela dei dati personali dei candidati, in conformità alla normativa europea e nazionale vigente.
3.
Le prove con le modalità di cui al comma 1 possono essere svolte tramite il supporto di un soggetto esterno specializzato, cui possono essere affidate le attività di riconoscimento dei candidati ammessi alla preselezione e alle prove, le attività di vigilanza del corretto rispetto delle
norme tecniche e comportamentali impartite ai candidati per lo svolgimento delle prove, nonché:
a) per le prove preselettive, le attività di cui all’articolo 9, comma 1, secondo periodo; b) per le prove scritte, le attività di cui all’articolo 5, comma 2.
4.
I bandi di selezione possono prevedere lo svolgimento delle attività delle commissioni di concorso mediante l’ausilio di strumenti informatici e digitali, anche a distanza con collegamento da remoto.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.