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Regolamento 28 settembre 2022, n. 31/R

Disposizioni in materia di modalità di reclutamento del personale e attività extraimpiego. Modifiche al d.p.g.r. 33/R/2010.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 30 settembre 2022

Art. 9
Commissioni esaminatrici. Modifiche all'articolo 15 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Al comma 1 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 33/R/2010 sono soppresse le seguenti parole: “e
possono svolgere anche le funzioni di preselezione nei casi previsti dall’articolo 9
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
2. Le commissioni per la copertura di posti di categoria A e B sono composte da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di vicepresidente.
”.
3. Il comma 3 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
3. Le commissioni per la copertura di posti di categoria C o superiore sono composte da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di vicepresidente.
”.
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 33/R/2010 è inserito il seguente:
3 bis. Qualora per motivi di forza maggiore il presidente non possa essere presente ad una delle prove di esame, lo stesso è sostituito dal vicepresidente o da altro componente la commissione e in tal caso uno dei membri supplenti, di cui al comma 4, integra la commissione.
”. 
5. Al comma 4 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole: “
due supplenti per le commissioni relative ai posti di categoria C o superiore ed un supplente per le commissioni relative ai posti di categorie A e B
” sono sostituite dalle seguenti: “
un supplente per le commissioni
relative ai posti di categoria A e B e due supplenti per le commissioni relative ai posti di categoria C o superiore
”.
6. Il comma 6 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
6. Per gli esami di lingua straniera e per materie speciali, le commissioni possono essere integrate da membri aggiunti, ivi compresi esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, che presenziano ai lavori della commissione solo durante lo svolgimento delle prove di esame nelle materie di competenza.
”.
7. Il comma 14 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 33/R/2010 è abrogato.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.