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Regolamento 31 gennaio 2022, n. 6

Regolamento interno della Giunta regionale

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 16 febbraio 2022

Articolo 17
Elaborazione e istruttoria delle proposte di legge e dei regolamenti
1. Le proposte di legge e i relativi emendamenti, nonché i regolamenti sono elaborati in conformità ai principi sulla qualità della normazione, di cui alla legge regionale 22 ottobre 2008 , n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), e secondo le direttive del processo normativo e le regole di tecnica redazionale, approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Le proposte di legge sono illustrate alla Giunta dall'assessore proponente prima della redazione dell'articolato. Sono fatte salve, previa autorizzazione del Presidente, le proposte di particolare urgenza e quelle di minor rilievo.
3. Gli articolati delle proposte di legge di bilancio, finanziaria, di assestamento e di variazione del bilancio e di rendiconto generale sono illustrati dal proponente alla Giunta, la quale, con decisione adottata nella medesima seduta, ne autorizza l'invio al Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana per l'espressione del parere di cui all' articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana).
4. Ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno le proposte di legge e i regolamenti sono soggetti al parere di cui all’articolo 5, comma 3, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) in ordine a:
a) legittimità, coerenza con l'ordinamento regionale e con gli strumenti di programmazione, semplicità delle procedure, misurazione degli oneri amministrativi, rispetto dei principi, delle direttive e delle regole in materia di qualità normativa e tecnica redazionale;
b) compatibilità con gli equilibri complessivi della finanza regionale e con le politiche di bilancio e copertura finanziaria.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso mediante la scheda istruttoria del processo legislativo allegata al decreto del Presidente di cui al comma 1.
6. Sugli emendamenti alle proposte di legge e su proposte di legge urgenti eventualmente iscritte all'ordine del giorno della Giunta senza essere state sottoposte al processo legislativo, la struttura competente in materia di affari legislativi e giuridici formula in ogni caso un parere con i contenuti di cui al comma 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.