Regolamento 8 settembre 2021, n. 34/R
Disposizioni in materia di ospitalità agrituristica. Modifiche al d.p.g.r. 46/R/2004.
Bollettino Ufficiale n. 84, parte prima, del 15 settembre 2021
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione ;
Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell’enoturismo in Toscana);
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana”);
Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo);
Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del giorno 23 giugno 2021;
Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;
Vista la preliminare delibera della Giunta regionale n. 686 del 5 luglio 2021 (Modifiche al regolamento del 3 agosto 2004, n. 46/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 'Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana'”);
Visto il parere favorevole con osservazioni della Commissione consiliare II espresso nella seduta del 27 luglio 2021;
Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 20 luglio 2021;
Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 agosto 2021, n. 870;
Considerato quanto segue:
1. Al fine di attuare la disciplina legislativa in materia di ospitalità in spazi aperti (agricampeggio) introdotta con la legge regionale 6 agosto 2020, n. 80 (Disposizioni in materia di ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003 ) e di assicurare una uniforme disciplina sul territorio regionale, sono disciplinati, in particolare: i requisiti delle piazzole, la procedura per l'allestimento delle piazzole fornite di allacciamenti per impianti igienico-sanitari, da parte dell'imprenditore agricolo, e le caratteristiche dei mezzi di soggiorno utilizzabili;
2. A seguito di quanto disposto dalla sentenza del TAR Toscana n.0043/2018, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 03130/2019, è necessario intervenire per modificare le disposizioni in materia di sosta camper a titolo gratuito presso un’azienda agricola per massimo ventiquattro ore;
3. Al fine di tener conto dell’esperienza applicativa maturata in questi anni e delle esigenze del comparto agrituristico e dei suoi fruitori, è opportuno introdurre alcune modifiche, anche di chiarimento, delle norme del regolamento relative in particolare: alle modalità di svolgimento dell'attività di somministrazione e di altre attività (didattiche, divulgative, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo, sociali e di servizi ) nonché ai requisiti dell'ospitalità in camere e unità abitative;
4. Al fine di accogliere le osservazioni della Seconda Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo, e al fine di accogliere le raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali e di adeguare conseguentemente il testo, è stato riformulato l’oggetto del regolamento e le lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 27 ter;
Si approva il presente regolamento
Art. 1
Disciplina dell’enoturismo. Modifica del titolo del d.p.g.r. 46/R/2004
1. Il titolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R
(Regolamento di attuazione della
legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana”)
è sostituito dal seguente: “(Regolamento di attuazione della
legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell’enoturismo in Toscana”)
”.Art. 2
Disciplina dell’enoturismo. Modifiche all’articolo 1 del d.p.g.r. 46/R/2004
1. Nell’articolo 1 del d.p.g.r. 46/R/2004 le parole “
e delle fattorie didattiche
” sono sostituite dalle seguenti: “delle fattorie didattiche e dell’enoturismo
”.Art. 3
Relazione e SCIA agrituristica. Modifiche all’articolo 6 del d.p.g.r. 46/R/2004
1. La rubrica dell’articolo 6 del d.p.g.r 46/R/2004 è sostituita dalla seguente: “
Relazione e SCIA agrituristica
”.2. Nell’articolo 6 del d.p.g.r. 46/R/2004 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
“
1 bis. I dati contenuti nella DUA agrituristica relativi alle attività agrituristiche devono essere allineati con quelli contenuti nella SCIA agrituristica di cui all’articolo 8 della legge. La DUA deve essere sempre aggiornata prima della presentazione della SCIA.
”.Art. 4
Attività di cui all’articolo 14 della l.r. 30/2003 . Sostituzione dell’articolo 11 del d.p.g.r. 46/R/2004
1. L’articolo 11 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:
“
Art. 11 - Attività di cui all’
articolo 14 della l.r. 30/2003 1. Le attività di cui all’articolo 14 della legge possono essere organizzate dall’azienda agricola singolarmente o mediante forme di collaborazione tra imprenditori agrituristici di cui all’articolo 5, comma 2 della legge nel rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza.
”.Art. 5
Norme tecniche per la realizzazione dei servizi igienici, dei volumi tecnici e degli impianti sportivo ricreativi. Modifiche all’articolo 16 del d.p.g.r. 46/R/2004
1. Il comma 1 dell’articolo 16 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:
“
1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 6 della legge, le nuove strutture per i servizi igienico-sanitari e i nuovi volumi tecnici sono realizzati nel rispetto degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali.
”.Art. 6
Somministrazione pasti, alimenti e bevande. Inserimento dell’articolo 22 bis nel d.p.g.r. 46/R/2004
1. Dopo l’articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2004 è inserito il seguente:
“
Art. 22 bis - Somministrazione pasti, alimenti e bevande
1. L’attività di somministrazione pasti, alimenti e bevande, degustazioni e assaggi ed eventi promozionali, è svolta in azienda tramite l’utilizzo di locali e/o di spazi aperti aziendali.
2. Nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di quanto previsto al comma 1, l’attività di somministrazione può essere svolta anche tramite il servizio di asporto e consegna a domicilio.
”.Art. 7
Requisiti delle camere e delle unità abitative. Modifiche all’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2004
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2004 è inserito il seguente comma:
“
1 bis. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 18 della legge non sono consentite ristrutturazioni che prevedano la realizzazione di monolocali, come definiti dagli strumenti urbanistici ed edilizi del Comune di riferimento, da destinare ad uso agrituristico. E’ comunque consentito l’uso di monolocali già esistenti in immobili che non necessitano di ristrutturazioni.
”.2. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2004 è inserito il seguente comma:
“
7 ter. E’ consentita nelle camere la sistemazione di cucine monoblocco senza uso di fiamma libera, nel rispetto delle norme di sicurezza.
”.Art. 8
Requisiti per l’ospitalità in spazi aperti. Sostituzione dell’articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2004
1 . L’articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:
“
Art. 27 Requisiti per l'ospitalità in spazi aperti
1. Per il calcolo delle superfici di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge si tiene conto della superficie totale aziendale (SAT) indicata nella relazione agrituristica.
2. Le piazzole per l'ospitalità in spazi aperti possono essere dislocate in più siti aziendali anche singolarmente. La superficie delle singole piazzole deve avere una superficie minima di 60 metri quadrati e almeno due piazzole devono essere realizzate con percorsi idonei al superamento delle barriere architettoniche. Le piazzole in terreni in pendenza possono essere realizzate con strutture di legno o altro materiale idoneo o con movimenti di terra dove consentito, per realizzare i piani orizzontali in sicurezza con esclusione opere murarie.
3. Per l’ospitalità in spazi aperti devono essere previsti i seguenti servizi comuni minimi:
a) un servizio wc, un lavabo e una doccia al chiuso con acqua calda ogni sei persone, senza tenere conto delle frazioni;
b) un servizio di lavanderia ogni dodici persone, senza tenere conto delle frazioni.
4. Nel caso vengano realizzate solo piazzole con mezzi di soggiorno allestiti dall’imprenditore e dotati di servizi igienico-sanitari e lavanderia, non è necessario realizzare i servizi comuni.
5. I servizi igienici e sanitari, le docce e la lavanderia devono essere realizzati nel rispetto delle norme per il superamento delle barriere architettoniche e non possono essere realizzati in strutture
precarie o mobili. Le attrezzature per il lavaggio stoviglie devono essere installate in uno spazio distinto da quello destinato alle attrezzature per il lavaggio biancheria. La lavanderia può essere realizzata anche all'aperto.
6. In prossimità delle piazzole devono essere presenti:
a) impianto elettrico a colonnine da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti e impianto per la fornitura di acqua potabile, se non già presenti nei mezzi di soggiorno allestiti dall'imprenditore;
b) impianto di prevenzione incendi, da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti;
c) impianto elettrico a colonnine, da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con punti luce atti a consentire la fruizione della viabilità e l'illuminazione dell'area;
d) installazione di recipienti lavabili per il servizio quotidiano di smaltimento dei rifiuti;
e) in caso di ospitalità di caravan e autocaravan, un pozzetto agibile per acque di scarico e uno scarico idoneo per w.c. chimici.
”.Art. 9
Requisiti per l’ospitalità di camper in spazi aperti. Sostituzione dell’articolo 27 bis del d.p.g.r. 46/R/2004
1. L’articolo 27 bis del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:
“
Art. 27 bis - Requisiti per l’ospitalità di camper in spazi aperti
1. Per lo svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti di cui all’articolo 20 della legge, rivolta esclusivamente a camper, denominata agrisosta camper, oltre a quanto indicato nell’articolo 27, comma 1 devono essere previsti i seguenti requisiti:
a) superficie delle piazzole non inferiore a 30 metri quadrati e le stesse devono essere sistemate a prova di acqua e di polvere, tramite l’inerbimento del terreno o l’uso di autobloccanti e comunque in modo permeabile;
b) fornitura di acqua potabile e di energia elettrica;
c) illuminazione dell’area;
d) un pozzetto agibile per le acque di scarico e uno scarico idoneo per i wc chimici;
e) dispositivi di prevenzione incendi.
2. La sosta camper a titolo gratuito presso un’azienda agricola per un massimo di ventiquattro ore è soggetta solamente ai requisiti di cui al comma 1, lettera c) ed e) e non rientra nel campo di applicazione degli articoli 6 bis, 7 e 9.
”.Art. 10
Piazzole allestite dall’imprenditore e mezzi di soggiorno autonomo. Inserimento dell’articolo 27 ter nel d.p.g.r. 46/R/2004
1. Dopo l’articolo 27 bis del d.p.g.r. 46/R/2004 è inserito il seguente articolo:
“
Art. 27 ter - Piazzole allestite dall’imprenditore e mezzi di soggiorno autonomo
1. Nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, nonché degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, l’allestimento delle piazzole con le dotazioni di cui all’articolo 13,
comma 4 della legge per la durata dell’attività di agricampeggio è subordinato al conseguimento di idoneo titolo abilitativo edilizio, sulla base di un progetto complessivo dell’area da adibire ad agricampeggio, da presentare al SUAP. Il progetto indica, nel dettaglio, le piazzole e le relative dotazioni, nonché i mezzi di soggiorno ivi collocati.
2. Per l’allestimento delle piazzole possono essere utilizzati i seguenti mezzi di soggiorno:
a) tende di tutte le forme, loro pertinenze ed accessori, con una superficie coperta chiusa
massima di 70 metri quadrati, anche dotate singolarmente di servizi igienico-sanitari e di cucina, purché le pareti esterne ed il tetto siano prevalentemente di tela. La superficie totale, coperta chiusa e coperta aperta almeno su un lato, compresi accessori e pertinenze, quali pergolati e verande, non può eccedere i 110 metri quadrati complessivi. Per il calcolo della superficie massima coperta chiusa di 70 metri quadrati non si tiene conto della superficie di eventuali soppalchi e nelle tende di forma conica o piramidale che parte dal piano di calpestio, della zona con altezza inferiore a 2 metri;
b) camper, roulotte, case mobili, dotati di meccanismi di rotazione in funzione, loro pertinenze e accessori, anche dotati singolarmente di servizi igienico-sanitari e di cucina, di superficie coperta chiusa massima di 70 metri quadrati. La superficie totale, coperta chiusa e coperta aperta almeno su un lato, compresi accessori e pertinenze, quali pergolati e verande, non può eccedere i 110 metri quadrati complessivi. Per il calcolo della superficie massima coperta chiusa di 70 metri quadrati non si tiene conto della superficie di eventuali soppalchi e per le case mobili di forma conica o piramidale che parte dal piano di calpestio, della zona con altezza inferiore a 2 metri.
3. Gli ancoraggi al suolo, per consentire l’uso in sicurezza dei mezzi di soggiorno di cui al comma 2, non devono essere di natura permanente.
4. Almeno due mezzi di soggiorno di cui al comma 2, devono essere accessibili attraverso il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
”.Art. 11
Requisiti tecnici dei locali, degli spazi aperti o di altre strutture aziendali. Modifiche all’articolo 30 bis del d.p.g.r. 46/R/2004
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 30 bis del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituita dalla seguente:
“
a) è garantito almeno un servizio igienico conforme al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adottabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche);
”.Art. 12
Aggiornamento tabelle attività di sosta camper a titolo gratuito. Norma finale
1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la competente struttura della Giunta regionale aggiorna le tabelle che determinano le ore di lavoro necessarie per l’attività agrituristica di cui alla parte 1, paragrafo 2 dell’allegato A al d.p.g.r. 46/R/2004 e le tabelle per la produzione standard di cui alla parte 2, paragrafo 2 dell’allegato A al d.p.g.r. 46/R/2004.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.