Regolamento 12 agosto 2020, n. 88/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 141 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente l’elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da allegare alla richiesta di permesso di costruire, alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione di inizio lavori asseverata.
Bollettino Ufficiale n. 83, parte prima, del 14 agosto 2020
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma 6 della Costituzione ;
Visto l’articolo 42 e l'articolo 66 dello Statuto regionale;
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), ed, in particolare, l’articolo 141, commi 1 e 1 bis;
Visto il regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 luglio 2018, n.39 (Regolamento di attuazione dell'articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio);
Visto l’articolo 5, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 );
Visto l’articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 );
Vista la deliberazione di Giunta regionale 25 settembre 2017, n.1031 (Adempimenti conseguenti all'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 6 luglio 2017 “Repertorio atti n. 77 Conferenza unificata” e alla deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2017, n.646. Approvazione dei moduli unici regionali per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali e assimilate e approvazione dei moduli unici regionali definitivi in materia edilizia) e i successivi decreti dirigenziali di aggiornamento n.16086/2017, n.13366/2019, n.999/2020 e n.2434/2020;
Visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta dell'11.6.2020;
Visto il parere favorevole della struttura regionale competente di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 15 giugno 2020, n.716 di adozione dello schema di regolamento, ai fini dell’acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto regionale;
Visto il parere favorevole della Quarta Commissione consiliare, espresso nella seduta del 29 luglio 2020, ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto della Regione Toscana con l’osservazione all’articolo 5, comma 3 del Regolamento, di valutare la possibilità di sostituire le parole “d'intesa con il tecnico comunale” con le parole “sentito il tecnico comunale”;
Visto l'ulteriore parere della struttura competente di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2020, n. 1108.
Considerato quanto segue:
1. ai fini della individuazione della documentazione obbligatoria da presentare allo sportello unico ai fini della richiesta di permesso di costruire, SCIA o CILA è necessario fare riferimento alla modulistica unica regionale approvata con la deliberazione della Giunta regionale 1031/2017 ed, in particolare, alla sezione “Quadro riepilogativo della documentazione” contenuta in ciascun modulo;
2. ai fini dell’individuazione della documentazione da allegare alla richiesta di permesso di costruire, alla SCIA o alla CILA per gli interventi da eseguire in zone soggette a tutela paesaggistica, si rinvia a quanto disposto dal d.p.c.m. 12 dicembre 2005 che individua in modo esaustivo la documentazione tecnica da allegare all'istanza di autorizzazione paesaggistica;
3. in osservanza dei principi stabiliti dalla l.124/2015 , nonché ai sensi dell’articolo 2, comma 4 del d.lgs.126/2016 , è necessario tenere conto che non è consentito ai comuni richiedere documenti ulteriori rispetto a quelli indicati nella modulistica unica regionale e richiamati nel presente regolamento oppure documenti già in possesso della pubblica amministrazione;
4. è necessario definire quali sono gli elaborati progettuali, costituenti il progetto architettonico, da allegare alla richiesta di permesso di costruire, alla SCIA o alla CILA, specificandone il carattere obbligatorio in funzione delle diverse categorie di intervento edilizio; tali elaborati sono indicati nel “Quadro riepilogativo della documentazione” della modulistica unica regionale del permesso di costruire e della SCIA come “Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi comprensivi di eventuale relazione descrittiva” e “Documentazione fotografica dello stato di fatto” e nella modulistica della CILA come “Elaborati grafici dello stato di fatto e progetto comprensivi di eventuale relazione descrittiva”;
5. è opportuno che il tecnico incaricato della progettazione abbia la possibilità di valutare con il tecnico comunale l’adeguatezza dei contenuti degli elaborati progettuali ed il grado di dettaglio necessario degli stessi, in funzione della effettiva entità e complessità delle opere da realizzare;
6. in accoglimento di quanto espresso dalla quarta Commissione consiliare con il parere positivo reso nella seduta del 29 luglio 2020, con riferimento al punto precedente si è proceduto a modificare il comma 3 dell'articolo 5 nel senso che il progettista valuti gli elementi indicati, "sentito" il tecnico comunale, anzichè "d'intesa" con il medesimo;
Si approva il presente regolamento:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.