Regolamento 10 agosto 2020, n. 84/R
Disposizioni in materia di sistema delle competenze, accreditamento, tirocini non curriculari e Comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003 .
Bollettino Ufficiale n. 81, parte prima, del 12 agosto 2020
Art. 9
Cause ostative alla presentazione della domanda di accreditamento. Modifiche all’articolo 71 quater del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 71 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 la parola “fallimento” è sostituita dalle seguenti: “liquidazione giudiziale”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 71 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole “che hanno commesso” è inserita la parola seguente: “gravi”.
3. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 71 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserita la seguente:
“
d bis) per i quali risultino misure di prevenzione disposte ai sensi
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136 )
;”.4. Dopo la lettera d bis) del comma 1 dell’articolo 71 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserita la seguente:
“
d ter) il cui legale rappresentante abbia ricoperto il medesimo ruolo in un altro organismo formativo che sia stato soggetto a revoca dell’accreditamento, nei cinque anni precedenti la domanda, per i casi indicati nell’articolo 75, comma 1, lettere a), b), c), i), l), m), n) e o), e nei due anni precedenti la domanda per gli altri casi indicati nello stesso comma 1
.”.5. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 71 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
una delle corrispondenti funzion
i” sono sostituite dalle seguenti: “una di tali funzion
i”.6. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 71 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogata.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.