Regolamento 10 agosto 2020, n. 84/R
Disposizioni in materia di sistema delle competenze, accreditamento, tirocini non curriculari e Comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003 .
Bollettino Ufficiale n. 81, parte prima, del 12 agosto 2020
Art. 21
Numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti. Modifiche all’articolo 86 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 86 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole
“alla singola unità produttiva
” sono sostituite dalle seguenti: “all’unità operativa dove è attivato il tirocinio
”.2. Al numero 4) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 86 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
associazioni rappresentative delle professioni non organizzate
,” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni professionali
”.3. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 86 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole “
soggetti ospitanti privati
” sono aggiunte le seguenti: “,con arrotondamento all’unità superiore
”.4. Al comma 2 dell’articolo 86 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole “
a tempo indeterminato
” sono aggiunte le seguenti; “, con arrotondamento all’unità superiore
”.5. Il comma 3 dell’articolo 86 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“
3. Ai fini del computo del numero di dipendenti di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:
a) non sono ricompresi i lavoratori apprendisti;
b) i soci lavoratori delle società cooperative sono considerati come dipendenti a tempo indeterminato
.”.6. Dopo il comma 3 dell’articolo 86 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto il seguente:
“
3 bis. Ai fini del computo del numero massimo di tirocini contemporaneamente attivi, non sono considerati i tirocini promossi nei confronti dei soggetti di cui all’
articolo 17 bis, comma 5 della l.r. 32/2002 e i tirocini di inclusione sociale.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.