Regolamento 10 agosto 2020, n. 84/R
Disposizioni in materia di sistema delle competenze, accreditamento, tirocini non curriculari e Comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003 .
Bollettino Ufficiale n. 81, parte prima, del 12 agosto 2020
Art. 17
Obblighi e diritti del tirocinante. Modifiche all’articolo 86 quater del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Il comma 3 dell’articolo 86 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“3. Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio:
a) per i periodi di astensione obbligatoria per maternità o paternità;
b) per malattia o impedimenti gravi e documentati che abbiano reso impossibile lo svolgimento del tirocinio, se l’assenza è pari o superiore a trenta giorni solari;
c) per i periodi di chiusura della sede operativa dove si svolge il tirocinio e per le eventuali sospensioni programmate all’interno del progetto formativo.
”.2. Dopo il comma 3 dell’articolo 86 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto il seguente:
“
3 bis. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata del tirocinio.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.