Regolamento 10 agosto 2020, n. 84/R
Disposizioni in materia di sistema delle competenze, accreditamento, tirocini non curriculari e Comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003 .
Bollettino Ufficiale n. 81, parte prima, del 12 agosto 2020
Art. 12
Procedura di accreditamento. Modifiche all’articolo 74 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Il comma 4 bis dell’articolo 74 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“
4 bis. L'organismo formativo è tenuto a comunicare alla competente struttura regionale le eventuali variazioni inerenti i requisiti per il mantenimento di cui all’articolo 71 quinquies intervenute successivamente al rilascio dell'accreditamento
.”2. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 74 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
“
4 ter. Il dirigente della competente struttura regionale verifica, entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione, il permanere dei requisiti
.”.3. Dopo il comma 4 ter dell’articolo 74 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
“
4 quater. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 71, comma 2 sono individuate in particolare:
a) le cause di inammissibilità, di rigetto della domanda e le ipotesi di rinuncia dell’accreditamento;
b) le variazioni che devono essere comunicate al settore regionale competente, intervenute successivamente al rilascio dell’accreditamento e le modalità di comunicazione delle stesse;
c) le ipotesi e le modalità di passaggio dell’accreditamento da un soggetto ad un altro
.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.