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Regolamento 8 luglio 2020, n. 56/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 13 comma 5 della legge regionale 21 marzo 2000, n.39 (Legge forestale della Toscana) – Albo regionale delle imprese agricolo-forestale.

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 10 luglio 2020




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento



PREAMBOLO




Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) e in particolare l’articolo 13;


Vista la legge regionale 11 dicembre 2019, n. 77 (Albo regionale imprese agricolo-forestali. Modifiche alla l.r. 39/2000 ) e in particolare l’articolo 2;


Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2020 n. 4470 (Decreto ministeriale in tema di Albi regionali delle imprese forestali);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 5 marzo 2020;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 9 marzo 2020, n. 311;


Visto il parere favorevole espresso dalla seconda commissione consiliare nella seduta del 15 giugno 2020;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 220, n. 809;


Considerato quanto segue:


1. Al fine di articolare l’albo delle imprese agricolo – forestali nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 13 della l.r. 39/2000 è necessario prevedere la costituzione di due categorie di cui una riservate alle imprese cd. “forestali” e una riservata alle imprese agricole; nell’ambito delle quali occorre istituire due sezioni distinte in relazione alle tipologie di prestazioni;


2. Al fine di assicurare che i requisiti per l’iscrizione nelle diverse categorie e sezioni dell’Albo siano adeguati rispetto alle diverse tipologie di prestazioni correlate, sono individuati dei requisiti trasversali, quali requisiti di ordine generale e requisiti minimi di formazione del personale che tutti devono possedere; viceversa i requisiti tecnici relativi alla competenze tecniche e alla dotazione minima in termini di macchine e attrezzature sono calibrati in modo diverso a seconda della diversa tipologia di prestazioni, con particolare attenzione agli interventi di sistemazione idraulico forestale;


3. E’ necessario definire altresì le modalità per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione e l’aggiornamento dell’albo, nonché dettare norme transitorie per la prima applicazione delle disposizioni relative all’albo delle imprese agricolo – forestali;


4. Al fine di adeguare i requisiti per l’iscrizione alle diverse categorie dell’Albo al sopravvenuto decreto ministeriale n.4470 del 2020 è necessario adeguare i requisiti con riferimento all’assenza di sanzioni amministrative gravi in materia di forestazione;


Si approva il presente regolamento


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.