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Regolamento 8 luglio 2020, n. 55/R

Disposizioni in materia di titoli di studio del personale, requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi. Modifiche al d.p.g.r. 41/R/2013.

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 10 luglio 2020




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l’articolo 4 bis;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 13/02/2020;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali ai sensi della procedura semplificata di cui all'articolo 14 del Protocollo d’intesa in materia di concertazione tra Giunta regionale e le associazioni rappresentative degli enti locali, sottoscritto il 6 febbraio 2006;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento n. 264 del 2 marzo 2020;


Visto il parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 15 giugno 2020;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 14, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2020, n. 804;


Considerato quanto segue:


1. è opportuno, nella prospettiva della continuità educativa verticale fra servizi educativi per l’infanzia e la scuola dell’infanzia, individuare contesti di partecipazione in grado di valorizzare il sistema integrato di educazione ed istruzione;


2. è necessario adeguare la disciplina dei titoli di studio richiesti per gli educatori dei servizi educativi per l’infanzia alle norme di cui al Sito esternodecreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), Sito esternodella legge 13 luglio 2015, n. 107 );


3. è opportuno modificare le norme relative ai titoli di studio previsti per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento pedagogico al fine di rendere la formazione universitaria degli stessi adeguata ai nuovi standard professionali richiesti anche agli educatori;


4. è opportuno definire la decorrenza dell’anno educativo e altre scadenze al fine di razionalizzare le procedure per il sostegno della domanda e offerta dei servizi educativi;


5. è opportuno intervenire su alcuni requisiti dello spazio gioco a seguito dell’apertura di tale servizio ai bambini dai 12 mesi di età e integrare le caratteristiche degli spazi interni per uniformarli agli altri servizi;


Si approva il presente regolamento



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.