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Regolamento 2 luglio 2020, n. 50/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 53 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali). Modifiche del D.P.G.R. 6 giugno 2011, n. 22/R .

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 7 luglio 2020

Art. 1
Modifiche del preambolo del d.p.g.r. 22/R/2011
1. Dopo il terzo "Visto" del preambolo del decreto del presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R/2011 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali"), è inserito il seguente:
"
Vista la
legge regionale 11 dicembre 2019, n. 78
"Disposizioni in materia di sistemi museali. Modifiche alla
l.r. 21/2010
;
".
2. Dopo il "Visto" di cui al comma 1, è inserito il seguente:
"
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n.113 "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale;
".
3. Dopo il punto 9, lettera d), dei "Considerato" è inserito il seguente punto:
"
9 bis. La
legge regionale 11 dicembre 2019, n. 78
(Disposizioni in materia di sistemi museali. Modifiche alla
l.r. 21/2010
) ha modificato gli articoli 17 e 20
della l.r. 21/2010
, per l'adeguamento alla normativa nazionale, e per rendere possibile la ricezione dei livelli minimi uniformi di qualità per le strutture museali come requisiti necessari al riconoscimento regionale, permettendo così alla Regione Toscana di aderire al Sistema museale nazionale.
”.
4. Dopo il punto 9 bis dei "Considerato" è inserito il seguente punto:
"
9 ter. Occorre introdurre una norma transitoria che preveda un congruo termine di adeguamento alla nuova disciplina per le strutture museali già riconosciute di rilevanza regionale, considerata la complessità di tale adeguamento, e che preveda le modalità di svolgimento delle verifiche previste entro tale termine sulle strutture museali già accreditate. Occorre inoltre inserire nella norma transitoria una disposizione che, in sede di prima applicazione, preveda un termine per la presentazione delle istanze di accreditamento delle strutture che attualmente ne sono prive, termine che sia adeguato alla funzionalità degli uffici competenti per le relative istruttorie.
".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.