Regolamento 23 giugno 2020, n. 44/R
Interventi sulla viabilità di competenza regionale. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 ).
Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’
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Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal
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Visto il regolamento di attuazione della l.r. 88/1998 , emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 .);
Visto il parere favorevole del Comitato di direzione espresso nella seduta del 27 febbraio 2020;
Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 261 del 2 marzo 2020;
Visto il parere favorevole espresso dalla Quarta Commissione consiliare nella seduta del 14 maggio 2020;
Visto l'ulteriore parere della struttura regionale competente di cui all'articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale del 19 luglio 2016, n. 5/R;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2020, n. 719;
Considerato che è opportuno:
1. abrogare l'articolo 9 ter, che risulta superato a seguito delle modifiche alla disciplina della conferenza dei servizi introdotte nella l.r. 40/2009 ad opera della l.r. 25/2017 ;
2. abrogare la disposizione che prevede ulteriori atti per l'individuazione degli elementi oggetto della verifica dei progetti sulla viabilità di competenza regionale, già disciplinati dalla normativa statale di riferimento;
3. modificare gli adempimenti a carico della struttura regionale competente che sono previsti in caso di iscrizione di riserve contabili di maggiore entità per interventi sulle strade regionali;
Si approva il presente regolamento
Art. 1
Abrogazione dell'articolo 9 ter del d.p.g.r. 41/R/2004 . Disposizioni per l'approvazione dei progetti
1. L'articolo 9 ter del d.p.g.r. 41/R/2004 è abrogato.
Art. 2
Modifiche all'articolo 9 quater del d.p.g.r. 41/R/2004 . Verifica dei livelli di progettazione
1. Al comma 3 dell'articolo 9 quater del d.p.g.r. 41/R/2004, le parole da “
Con decreto
” a “oggetto di verifica.
” sono abrogate.Art. 3
Modifiche all'articolo 9 sexies del d.p.g.r. 41/R/2004 . Cautele per l'attuazione degli interventi
1. Al comma 1 dell'articolo 9 sexies del d.p.g.r. 41/R/2004, le parole “
che provvede alle prime valutazioni relative al contenzioso
” sono sostituite dalle seguenti: “ai fini della stima del potenziale contenzioso e dei riflessi sulla programmazione
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.