Regolamento 23 giugno 2020, n. 43/R
Regolamento di disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in attuazione dell’articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020).
Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020.), che ha demandato a regolamento regionale la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, definendone i relativi contenuti in attuazione dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 31 ottobre 2019;
Visto l’accordo sindacale stipulato in data 5 marzo 2020, con il quale sono stati individuati i criteri e le modalità per la ripartizione degli incentivi da assumere nel regolamento ai sensi dell’articolo 113 comma 3 del d. lgs. 50/2016 ;
Visto il parere della Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 295 del 9 marzo 2020;
Visto il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 16 aprile 2020;
Visto l’ulteriore parere della Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2020, n. 714;
Considerato quanto segue:
1. sussiste la necessità di adottare un regolamento regionale recante la disciplina degli incentivi per il personale regionale incaricato dello svolgimento di funzioni tecniche nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
2.occorre individuare i dipendenti regionali in base a criteri basati sulla competenza professionale, sui principi di graduazione dell’entità degli incarichi e di rotazione del personale e sulla inesistenza di situazioni di incompatibilità dovute allo svolgimento di attività extraimpiego;
3. appare necessario definire la ripartizione degli incentivi in maniera differenziata, in ragione dei diversi profili di responsabilità assunti, delle differenti competenze professionali e della effettiva partecipazione alle attività tecniche;
4. appare necessario graduare l’entità del compenso da erogare al personale impegnato nelle attività in ragione del valore dell’opera, servizio e fornitura da realizzare;
5. occorre introdurre disposizioni di carattere organizzativo volte a disciplinare la costituzione dei gruppi tecnici, nonché a definire le modalità di quantificazione e contabilizzazione del Fondo nelle sue due distinte partizioni;
6. in un’ottica di collaborazione istituzionale, è opportuno prevedere che la Regione possa destinare il proprio personale allo svolgimento di attività tecniche a favore di altre amministrazioni, nonché utilizzare a proprio favore dipendenti di altre amministrazioni;
7. è necessario, altresì, dare attuazione al disposto dell’articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020.) che ha, fra l’altro, stabilito l’applicabilità del regolamento alle procedure avviate a far data dal 19 aprile 2016, a specifiche condizioni, da definire alla luce degli orientamenti espressi dalla Corte dei Conti in numerose deliberazioni delle Sezioni territoriali e della Sezione Autonomie;
8. secondo il principio fissato dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie con la deliberazione n.6/2018, gli incentivi maturati nel periodo 19 aprile 2016 – 31 dicembre 2017sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’articolo 23 del d.lgs. 75/2017 , per cui appare necessario condizionare la relativa corresponsione alla stipula di uno specifico accordo sindacale.
Si approva il presente regolamento
Articolo 1
Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito:
a) alla costituzione del Fondo d’incentivazione previsto dall’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), di seguito “Codice”;
b) ai criteri e le modalità per la determinazione, ripartizione e liquidazione del fondo di cui alla lettera a) per le funzioni e attività tecniche di cui all’art. 3, svolte da personale di cui all’articolo 2;
c) alla costituzione del gruppo tecnico.
2. L’attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incrementare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all’amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle funzioni e attività di cui al presente regolamento.
Articolo 2
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell’azione regionale con l’apporto della propria specifica capacità e competenza professionale.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre amministrazioni che svolgono le funzioni e attività di cui all’articolo 3, conferite dalla Regione nei casi stabiliti dall’articolo 5.
3. In particolare, sono soggetti interessati al presente regolamento:
a) il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni e attività elencate all’articolo 3;
b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a), di volta in volta individuati nell’atto formale con cui vengono incaricati dello svolgimento delle funzioni e attività necessarie. Per collaboratori s’intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza o svolgono materialmente, tecnicamente o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell’articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.
5. La costituzione del fondo è ammessa, nel caso di affidamenti derivanti da procedura di gara ed inseriti in atti di programmazione, compresi quelli di natura commissariale ed emergenziali, per le funzioni e attività finalizzate all’acquisizione di forniture e servizi e alla realizzazione di lavori, incluse le manutenzioni di particolare complessità. Per manutenzioni di particolare complessità si intendono gli appalti per i quali sia stata redatta la progettazione in conformità di quanto disposto dall’articolo 23 del Codice.
6. Le risorse destinate all’attribuzione degli incentivi devono essere quantificate sulla base della Tabelle di cui all’Allegato A al presente regolamento ed evidenziate separatamente nel quadro economico dell’intervento.
7. Sono esclusi dall’attribuzione dell’incentivo gli affidamenti diretti, nonchè le somme urgenze il cui importo di affidamento è inferiore alla soglia di cui all’articolo 36 comma 2 lettera a) del Codice.
Articolo 3
Funzioni e attività oggetto degli incentivi
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 2, del Codice, sono incentivate le seguenti funzioni e attività, svolte dal personale di cui all’articolo 2:
a) programmazione della spesa per investimenti;
b) valutazione preventiva dei progetti;
c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
d) responsabile unico del procedimento;
e) direzione dei lavori;
f) direzione dell’esecuzione;
g) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
h) collaboratore tecnico/giuridico/amministrativo per le attività di cui alle lettere precedenti.
Articolo 4
Individuazione dei membri del gruppo tecnico
1. Per ciascun affidamento di lavori, e per gli affidamenti di forniture e servizi per i quali è prevista la nomina del direttore dell’esecuzione, il Dirigente Responsabile del Contratto, di seguito DRC, individua con decreto, da adottarsi prima dell’avvio delle relative funzioni/attività con esclusione dell’attività di programmazione per la quale le figure incentivabili sono individuate nel sistema informativo della programmazione, tra i dipendenti del proprio settore, i membri del gruppo tecnico incaricato dello svolgimento delle funzioni/attività, necessarie alla realizzazione dei lavori o all’acquisizione delle forniture e dei servizi, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) possesso di specifiche competenze professionali richieste in relazione alle singole funzioni e attività da svolgere;
b) progressiva graduazione dell’entità degli incarichi, con finalità di sviluppo di adeguate capacità ed esperienze professionali in tutto il personale potenzialmente interessato;
c) rotazione reale ed effettiva del personale coinvolto, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere a) e b), tenendo conto anche del numero e del valore delle funzioni/attività già svolte ed in corso.
2. Nel caso in cui il DRC non possa individuare all’interno della propria struttura una o più delle figure necessarie per la costituzione dei gruppi tecnici, individua altro dipendente regionale in possesso dei requisiti professionali tramite pubblicazione di avviso sulla rete Intranet regionale.
3. Se il dipendente appartiene alla stessa Direzione del DRC l’individuazione viene effettuata previa intesa con il Direttore, che si esprime sentito il dirigente della struttura di assegnazione.
4. Qualora sia necessario individuare la professionalità tra il personale di una Direzione diversa da quella del DRC, il Direttore della direzione proponente acquisisce preventivamente l’assenso del Direttore di riferimento del dipendente individuato. Il Direttore di riferimento si esprime sentito il dirigente responsabile del Settore nell’ambito del quale il dipendente interessato presta servizio.
5. Qualora il dipendente individuato appartenga ad una struttura diversa da quella del DRC, il Dirigente responsabile del Settore da cui lo stesso dipende funzionalmente, inserisce, tra gli obiettivi individuali del piano di lavoro del dipendente, uno o più obiettivi riferiti all’attività di cui al presente articolo. In sede di valutazione della prestazione individuale, il DRC trasmette al Dirigente responsabile del Settore da cui l’interessato dipende funzionalmente gli esiti della valutazione degli obiettivi di propria pertinenza.
6. Il DRC, per le attività di predisposizione e controllo della procedura di gara, e di esecuzione dei contratti pubblici, richiede al dirigente della struttura regionale competente in materia di attività contrattuale, ove coinvolta, di comunicare i nominativi del personale assegnato per lo svolgimento delle medesime attività. Il DRC individua i dipendenti suddetti nel provvedimento di cui al comma 1.
7. L’atto di individuazione di cui al comma 1, nonché i successivi aggiornamenti e integrazioni, devono riportare espressamente le funzioni/attività attribuite ai singoli dipendenti individuati in coerenza con quanto previsto all’interno dei rispettivi piani di lavoro, nonché il cronoprogramma relativo all’intero intervento, comprensivo delle fasi di progettazione. Ai fini della liquidazione dell’incentivo, per le funzioni e attività che lo prevedono il cronoprogramma deve contenere le fasi di cui all’articolo 11.
8. La composizione del gruppo tecnico e il cronoprogramma possono essere aggiornati con decreto del DRC, anche in corso di esecuzione delle funzioni e attività, con l’inserimento di nuovi membri o la sostituzione di membri già individuati con indicazione delle attività svolte. Per gli interventi che il Direttore di competenza ha indicato come strategici per la Direzione, l’aggiornamento del cronoprogramma può avvenire soltanto previo nulla osta del Direttore.
9. Il DRC, prima di procedere alla costituzione del gruppo tecnico o alla modifica della sua composizione, assicura una adeguata informazione di tutto il personale appartenente alla propria struttura.
10. Le modalità per la costituzione del gruppo tecnico di cui al presente articolo si applicano anche alle procedure di gara gestite da Regione Toscana in qualità di Soggetto aggregatore attraverso le proprie strutture.
Articolo 5
Funzioni svolte da dipendenti di altre Amministrazioni a favore della Regione Toscana
1. Nel caso in cui non siano presenti e/o disponibili le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il DRC può individuare dipendenti di altre amministrazioni. A tal fine si procede alla stipula di una convenzione approvata con atto del DRC in cui si disciplinano le funzioni/attività e l’eventuale corrispettivo da corrispondere alle altre amministrazioni.
2. I compensi incentivanti connessi alle funzioni e attività di cui all’articolo 3, svolte dal personale di altre amministrazioni a favore della Regione sono calcolati nel rispetto del presente regolamento e sono trasferiti dalla Regione all’Amministrazione da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, ai fini della loro corresponsione.
Articolo 6
Funzioni svolte da dipendenti della Regione Toscana a favore di altre Amministrazioni
1. Fatte salve le procedure connesse alle gestioni commissariali, nel caso in cui un’altra Amministrazione richieda di avvalersi di personale regionale si procede alla stipula di una convenzione approvata con atto del DRC in cui si disciplinano le funzioni e attività e l’eventuale corrispettivo da corrispondere alla Regione Toscana.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni svolte a favore di altre amministrazioni da parte del personale della Regione, calcolati sulla base del regolamento di tali amministrazioni, sono da queste trasferiti alla Regione ai fini della loro corresponsione.
3. Il compenso percepito rientra nei limiti di cui all’articolo 7, comma 2.
Articolo 7
Compatibilità e limiti di impiego
1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l’acquisizione di servizi o forniture possono svolgere le funzioni/attività di cui all’articolo 3, anche contemporaneamente, per più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 113, comma 3, del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al personale incaricato non possono superare l’importo del 50 per cento del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.
3. La determinazione dell’importo dell’incentivo è effettuata dalla Regione, ordinariamente, entro il termine massimo del 31 dicembre dell’annualità in cui sono state svolte le funzioni/attività di cui all’articolo 3.
4. Qualora la liquidazione inerente più annualità avvenga in unica soluzione, o laddove non sia possibile procedere alla stessa per cause non imputabili all’amministrazione, la verifica sul rispetto del limite di cui all’articolo 7 comma 2 è effettuata con riferimento al trattamento economico complessivo relativo all’anno in cui le attività sono state svolte.
5. Gli incentivi per funzioni tecniche concorrono al raggiungimento del limite dei compensi di cui all’articolo 34 bis, comma 9, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) nell’anno di svolgimento delle funzioni e attività di cui all’articolo 3 per le quali gli stessi sono maturati.
Articolo 8
Formazione professionale e strumentazione
1. La Regione:
a) promuove l’aggiornamento del personale attraverso la partecipazione a specifici percorsi formativi, inclusi nell’ambito del piano delle attività formative, rivolti sia al rafforzamento delle competenze del personale di cui all’articolo 2, sia allo sviluppo ed alla qualificazione professionale di tutto il personale anche con riguardo alle funzioni e attività di cui all’articolo 3 e l’approvvigionamento di testi e pubblicazioni specialistiche;
b) promuove, previa verifica della disponibilità e validità della dotazione in essere, l’aggiornamento del parco di attrezzature, mezzi e strumenti adeguati all’esecuzione delle funzioni e attività svolte.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, le strutture competenti provvedono alla rilevazione dei fabbisogni:
a) nell’ambito della rilevazione annuale per la definizione del piano di attività formative dei dipendenti;
b) nell’ambito delle rispettive rilevazioni per le esigenze di aggiornamento delle dotazioni di attrezzature, mezzi e strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni e attività da svolgere;
c) nell’ambito delle rispettive rilevazioni per l’approvvigionamento di testi e pubblicazioni specialistiche.
Articolo 9
Fondo di incentivazione
1. Il fondo di incentivazione di cui all’articolo 113 del Codice, di seguito denominato Fondo, è costituito dal complesso delle risorse finanziarie finalizzate all’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche ai dipendenti regionali designati nei gruppi tecnici incaricati di svolgere le funzioni e attività di cui all’articolo 3. Nella determinazione a contrarre, o in atto successivo o equivalente, dei singoli appalti di lavori, servizi o forniture sono determinati gli importi da destinare all’alimentazione del Fondo.
2. La contabilizzazione della costituzione del Fondo, sia della quota destinata ad incentivare il personale sia della quota destinata ad innovazione o attivazione di tirocini formativi e di orientamento, avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti nei principi contabili (all. 4.2 del d.lgs. 118/2011 ).
3. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati allo svolgimento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel Fondo è iscritta una somma non superiore al 2 per cento dell'importo degli appalti posti a base di gara, comprensiva dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa. L’importo a base di gara è il valore stimato dell’appalto determinato ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016 al netto delle modifiche di cui all’articolo 106 del d.lgs. 50/2016 e dell’eventuale rinnovo.
4. Per tutti gli affidamenti svolti da Regione Toscana che prevedono la stipula di accordi quadro, contratti quadro o Convenzioni ex art. 26 L. 488/1999 , compresi quelli svolti in qualità di Soggetto Aggregatore, la quota da iscrivere nel Fondo, determinata ai sensi del comma 3, è calcolata sull’importo di adesione della Giunta regionale o sugli importi riservati alla Giunta regionale. La quota come sopra determinata comprende anche le fasi incentivabili intercorrenti tra la programmazione e l’affidamento degli accordi quadro, contratti quadro o Convenzioni ex art. 26 L. 488/1999 , svolte antecedentemente all’adesione.
5. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati accordi quadro di cui all’articolo 54 senza riapertura del confronto competitivo o convenzioni ex art. 26 L. 488/1999 , affidati da altri soggetti aggregatori, viene iscritta nel Fondo, per le funzioni e attività afferenti alle fasi di esecuzione e collaudo, una quota, determinata ai sensi del comma 3, calcolata sul valore di adesione allo strumento di acquisto a condizione che, per l’affidamento suddetto, venga nominato un direttore dell’esecuzione. Nel caso di accordo quadro di cui all’articolo 54 con riapertura del confronto competitivo si applica quanto previsto al comma 4.
6. Ai sensi dell’articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il Fondo è destinato:
a) per un ammontare pari all’80 per cento, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, alla corresponsione dell’incentivo ai soggetti di cui all’articolo 2, secondo i criteri di cui all’articolo 10, previo accantonamento delle somme necessarie per la copertura degli oneri che gravano sulla Regione, inclusa l’Irap;
b) per un ammontare pari al 20 per cento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
1. agli interventi di cui all’articolo 8 comma 1;
2. all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;
3. all’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
4. per l’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 .
7. La Giunta Regionale, con proprio atto, definisce criteri e modalità per l’utilizzo della quota di cui alla lettera b) del comma 6, con priorità per le finalità di cui all’articolo 8 comma 1.
8. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
9. La percentuale dell’importo posto a base di gara da destinare al Fondo è rapportata all’importo dell’appalto, sulla base delle Tabelle in allegato A al presente regolamento.
10. Negli appalti relativi a servizi o forniture le risorse da destinare al Fondo sono accantonate solo nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione del contratto.
11. Nel caso di modifiche contrattuali di cui all’articolo 106 del Codice o di rinnovo, l’importo del Fondo previsto per ciascun lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base dell’importo complessivo dell’appalto, determinato sommando l’importo dell’appalto iniziale e quello della modifica.
12. Qualora la prestazione professionale incentivabile inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata in parte al personale interno della Regione, ai sensi del presente regolamento, e in parte a professionisti esterni, la quota dell’incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai dipendenti della Regione o di altre amministrazioni incrementa la quota del Fondo di cui al comma 6, lett. b).
Articolo 10
Criteri di ripartizione del Fondo
1. La ripartizione delle risorse di cui all’articolo 9, comma 6 , lettera a), per le funzioni e attività di cui all’articolo 3, è disciplinata dagli Allegati B e C al presente regolamento.
2. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori e per l’acquisizione di servizi e forniture sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
a) competenze, professionalità e responsabilità connesse alle specifiche funzioni e attività;
b) rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività assegnata a ciascun membro;
c) effettiva attività svolta nell’appalto specifico a prescindere dalla durata del periodo in cui la stessa è stata prestata e completezza della funzione svolta.
3. Nei casi di project financing la somma da destinare al Fondo di cui all’articolo 9 è calcolata applicando la percentuale di cui al comma 3 del medesimo articolo al costo complessivo dell’opera ed è ripartita secondo i criteri di cui agli articoli 11 e 12.
Articolo 11
Modalità di erogazione del Fondo
1. Le quote del fondo sono ripartite in funzione dei criteri di cui all’articolo 10 e liquidate dal DRC, sentito il responsabile unico del procedimento, anche in modo frazionato, come di seguito specificato:
a) per la quantificazione ed erogazione relativa alle fasi intercorrenti tra la programmazione e l’affidamento:
1. il DRC dà atto dell’avvenuta stipula del contratto, esegue la ripartizione del Fondo tra le funzioni e attività individuate dall’articolo 3 quantificando il lavoro svolto dai membri del gruppo tecnico di cui all’articolo 4, applicando eventuali riduzioni ai sensi dell’articolo 12;
2. il DRC decreta la liquidazione a valere degli impegni assunti sui capitoli del salario accessorio, come meglio specificato all’articolo 9;
3. il decreto dirigenziale di liquidazione degli incentivi è successivamente trasmesso alla Direzione competente in materia di organizzazione e personale per gli adempimenti di competenza.
b) per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell’esecuzione:
1. il DRC, sulla base dello stato di avanzamento ovvero del conto finale per i lavori e dell’accertamento quali-quantitativo o della verifica di conformità in corso di esecuzione per i servizi e le forniture, esegue annualmente la ripartizione del Fondo tra le funzioni e attività individuate dall’articolo 3 quantificando il lavoro svolto dai membri del gruppo tecnico di cui all’articolo 4, applicando eventuali riduzioni ai sensi dell’articolo 12;
2. per la fase esecutiva di un contratto di forniture e servizi di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base del valore di quanto eseguito o accertato;
3. il DRC decreta la liquidazione a valere degli impegni assunti sui capitoli del salario accessorio, come meglio specificato all’articolo 9;
4. il decreto dirigenziale di liquidazione degli incentivi è successivamente trasmesso alla Direzione competente in materia di organizzazione e personale per gli adempimenti di competenza.
c) per la quantificazione ed erogazione relativa all’attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
1. il DRC, all’esito positivo del collaudo/certificato di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità, esegue la ripartizione del Fondo tra le funzioni e attività individuate dall’articolo 3 e quantifica il lavoro svolto dai membri del gruppo tecnico di cui all’articolo 4, applicando eventuali riduzioni ai sensi dell’articolo 12;
2. il DRC decreta la liquidazione a valere degli impegni assunti sui capitoli del salario accessorio, come meglio specificato all’articolo 9;
3. il decreto dirigenziale di liquidazione degli incentivi è successivamente trasmesso alla direzione competente in materia di organizzazione e personale per gli adempimenti di competenza.
4. Gli importi corrisposti transitano, ai sensi delle disposizioni vigenti, nella quota variabile delle risorse decentrate del fondo di cui all’articolo 67 del CCNL comparto Funzioni locali.
Articolo 12
Erogazione degli incentivi
1. Ai fini della determinazione degli incentivi da erogare il DRC verifica che tutte le funzioni e attività di cui all’articolo 3 siano state svolte senza ritardi rispetto al cronoprogramma e/o incrementi di costi, tenuto conto di quanto previsto dal Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni.
2. L’incentivo da erogare per la funzione e attività nella quale si siano verificati ritardi o incrementi nei costi dell’appalto, imputabili ai membri del gruppo tecnico, è decurtato sulla base di criteri improntati a consequenzialità, proporzionalità e interdipendenza: in caso di ritardi rispetto al cronoprogramma, l’incentivo è decurtato proporzionalmente alla durata del ritardo rispetto alla durata complessiva del cronoprogramma; in caso di incremento di costi, l’incentivo è decurtato proporzionalmente all’entità dell’incremento dei costi rispetto all’importo iniziale dell’appalto.
3. In caso sia di ritardo che di incremento dei costi, le decurtazioni per il ritardo nella realizzazione si sommano a quelle previste per l'incremento dei costi fino all’importo massimo del 100 per cento della quota parte individuale.
4. Nel caso in cui, durante le fasi di realizzazione dei lavori o acquisizione dei servizi/forniture, si generino ritardi e/o incrementi di costi dell’appalto, per motivi non imputabili ai membri del gruppo tecnico, il RUP ne dà comunicazione al DRC indicando le motivazioni di tali ritardi e/o incrementi di costi. Il DRC provvede ad aggiornare, se necessario, il cronoprogramma.
5. Le somme non percepite dai dipendenti incrementano la quota del fondo di cui all’articolo 9, comma 6, lettera b).
6. L’applicazione dell’eventuale decurtazione è preceduta da una comunicazione scritta da parte del DRC ai membri del gruppo tecnico interessati, che possono presentare controdeduzioni.
7. L’incentivo spettante al collaudatore o all’incaricato di verifica di conformità non è oggetto della decurtazione di cui art. 61, comma 9, del d.l. n. 112/2008 conv. in L. 133/2008 .
Articolo 13
Applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l’avviso o lettera di invito sono stati pubblicati ovvero inviati successivamente alla sua entrata in vigore.
2. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l’avviso o lettera di invito sono stati pubblicati ovvero inviati successivamente al 19 aprile 2016, a condizione che, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 9 comma 4, nei relativi quadri economici siano state previste le risorse necessarie, o comunque si sia provveduto ad effettuare gli accantonamenti nell’esercizio in cui le attività sono state svolte.
2 bis.
Qualora il dirigente o il responsabile del servizio preposto alla struttura competente attestino, sotto la propria responsabilità, l’avvenuto svolgimento delle attività previste suscettibili di incentivazione, si può procedere alla liquidazione degli incentivi anche per attività svolte prima della costituzione del gruppo tecnico.
(1)
Articolo 14
Disposizioni transitorie
1. Per le procedure di affidamento indette ai sensi del d.lgs. 50/2016 per le quali è stato stipulato il contratto tra il 19 aprile 2016 e il 31 dicembre 2017 gli incentivi maturati nel suddetto periodo sono corrisposti nel rispetto del vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’articolo 23 del d.lgs. 75/2017 , esclusivamente a seguito della stipula di specifico accordo sindacale.
2. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto al comma 1, l’Amministrazione regionale si riserva se necessario di modificare gli allegati A, B e C al presente regolamento.
Articolo 15
Disposizioni di coordinamento
1. Gli incentivi da erogare per le funzioni e attività relative a procedure il cui bando, avviso o lettera di invito sono stati pubblicati ovvero inviati fino al 18 agosto 2014 restano disciplinati dal D.P.G.R. n. 31/R del 16 marzo 2010 (Disciplina dei fondi regionali di incentivazione per le attività di pianificazione e progettazione svolte dal personale regionale).
2. Gli incentivi da erogare per le funzioni e attività svolte nel periodo 19 agosto 2014 – 18 aprile 2016 o relativi a procedure il cui bando, avviso o lettera di invito sono stati pubblicati ovvero inviati nel medesimo periodo restano disciplinati dall’articolo 71bis della l.r.38/2007 e dal d.p.g.r. 31/R/2010.
Articolo 16
Abrogazioni
1. Il d.p.g.r. 31/R/2010 è abrogato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.