Regolamento 23 giugno 2020, n. 43/R
Regolamento di disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in attuazione dell’articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020).
Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020
Articolo 7
Compatibilità e limiti di impiego
1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l’acquisizione di servizi o forniture possono svolgere le funzioni/attività di cui all’articolo 3, anche contemporaneamente, per più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 113, comma 3, del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al personale incaricato non possono superare l’importo del 50 per cento del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.
3. La determinazione dell’importo dell’incentivo è effettuata dalla Regione, ordinariamente, entro il termine massimo del 31 dicembre dell’annualità in cui sono state svolte le funzioni/attività di cui all’articolo 3.
4. Qualora la liquidazione inerente più annualità avvenga in unica soluzione, o laddove non sia possibile procedere alla stessa per cause non imputabili all’amministrazione, la verifica sul rispetto del limite di cui all’articolo 7 comma 2 è effettuata con riferimento al trattamento economico complessivo relativo all’anno in cui le attività sono state svolte.
5. Gli incentivi per funzioni tecniche concorrono al raggiungimento del limite dei compensi di cui all’articolo 34 bis, comma 9, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) nell’anno di svolgimento delle funzioni e attività di cui all’articolo 3 per le quali gli stessi sono maturati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.