Regolamento 23 giugno 2020, n. 43/R
Regolamento di disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in attuazione dell’articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020).
Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020
Articolo 11
Modalità di erogazione del Fondo
1. Le quote del fondo sono ripartite in funzione dei criteri di cui all’articolo 10 e liquidate dal DRC, sentito il responsabile unico del procedimento, anche in modo frazionato, come di seguito specificato:
a) per la quantificazione ed erogazione relativa alle fasi intercorrenti tra la programmazione e l’affidamento:
1. il DRC dà atto dell’avvenuta stipula del contratto, esegue la ripartizione del Fondo tra le funzioni e attività individuate dall’articolo 3 quantificando il lavoro svolto dai membri del gruppo tecnico di cui all’articolo 4, applicando eventuali riduzioni ai sensi dell’articolo 12;
2. il DRC decreta la liquidazione a valere degli impegni assunti sui capitoli del salario accessorio, come meglio specificato all’articolo 9;
3. il decreto dirigenziale di liquidazione degli incentivi è successivamente trasmesso alla Direzione competente in materia di organizzazione e personale per gli adempimenti di competenza.
b) per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell’esecuzione:
1. il DRC, sulla base dello stato di avanzamento ovvero del conto finale per i lavori e dell’accertamento quali-quantitativo o della verifica di conformità in corso di esecuzione per i servizi e le forniture, esegue annualmente la ripartizione del Fondo tra le funzioni e attività individuate dall’articolo 3 quantificando il lavoro svolto dai membri del gruppo tecnico di cui all’articolo 4, applicando eventuali riduzioni ai sensi dell’articolo 12;
2. per la fase esecutiva di un contratto di forniture e servizi di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base del valore di quanto eseguito o accertato;
3. il DRC decreta la liquidazione a valere degli impegni assunti sui capitoli del salario accessorio, come meglio specificato all’articolo 9;
4. il decreto dirigenziale di liquidazione degli incentivi è successivamente trasmesso alla Direzione competente in materia di organizzazione e personale per gli adempimenti di competenza.
c) per la quantificazione ed erogazione relativa all’attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
1. il DRC, all’esito positivo del collaudo/certificato di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità, esegue la ripartizione del Fondo tra le funzioni e attività individuate dall’articolo 3 e quantifica il lavoro svolto dai membri del gruppo tecnico di cui all’articolo 4, applicando eventuali riduzioni ai sensi dell’articolo 12;
2. il DRC decreta la liquidazione a valere degli impegni assunti sui capitoli del salario accessorio, come meglio specificato all’articolo 9;
3. il decreto dirigenziale di liquidazione degli incentivi è successivamente trasmesso alla direzione competente in materia di organizzazione e personale per gli adempimenti di competenza.
4. Gli importi corrisposti transitano, ai sensi delle disposizioni vigenti, nella quota variabile delle risorse decentrate del fondo di cui all’articolo 67 del CCNL comparto Funzioni locali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.