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Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 10 aprile 2020

Titolo II
Commercio in sede fissa
Capo I
Autorizzazione alle grandi strutture di vendita
Art. 3
Domanda di autorizzazione alle grandi strutture di vendita (articolo 4, comma 2, lettera b), della l.r. 62/2018 )
1. La domanda di autorizzazione all’apertura, all’ampliamento della superficie di vendita e al trasferimento di sede di una grande struttura di vendita è presentata in modalità telematica al SUAP competente per territorio.
2. La domanda di autorizzazione deve essere completa della seguente documentazione:
a) planimetria quotata dell'edificio esistente o progetto dell'edificio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie già esistente e quella che si intende realizzare;
b) planimetria quotata indicante gli spazi destinati a parcheggio e le reti viarie esistenti;
b bis) planimetria generale a scala 1:10.000 o 1:5.000 indicante l’ubicazione della struttura; (1)

Lettera inserita con d.p.g.r. 20 dicembre 2023, n. 47/R, art. 1.

b ter) dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità del progetto ai requisiti di cui all’articolo 7 e il rispetto della dotazione di parcheggi; (1)

Lettera inserita con d.p.g.r. 20 dicembre 2023, n. 47/R, art. 1.

c) studio trasportistico sulla viabilità circostante il sito oggetto di intervento, finalizzato a verificare la sostenibilità dell'incremento di carico veicolare sulla rete stradale. Lo studio è redatto secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettere g) e h) e in conformità alle linee guida approvate con delibera della Giunta regionale. Nel caso in cui la previsione urbanistica venga realizzata per singoli stralci funzionali, la sostenibilità viabilistica deve essere valutata in relazione all’intero comparto, ambito o area di trasformazione comunque denominati e rappresentati nel piano operativo di cui all’articolo 95 della l.r. 65/2014 ; (2)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 dicembre 2023, n. 47/R, art. 1.

d) documentazione per il rilascio del permesso di costruire, ove necessario, e di ogni ulteriore autorizzazione, nulla osta, parere o altro atto di assenso comunque denominato, necessario per il rilascio dell’autorizzazione commerciale;
e) dichiarazione di non assoggettabilità del progetto a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), oppure estremi del provvedimento di esclusione dell’assoggettabilità a VIA.
3. In caso di documentazione incompleta, il SUAP, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, ne richiede la regolarizzazione entro un termine adeguato e comunque non superiore a trenta giorni, informando l’interessato che la mancata regolarizzazione entro il termine stabilito comporterà il rigetto della domanda.
4. Il SUAP, entro tre giorni dal ricevimento o dall’eventuale regolarizzazione, trasmette per via telematica la domanda di autorizzazione e la documentazione di cui al comma 2, lettere a), b), b bis), b ter), c) ed e) (3)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2023, n. 47/R, art. 1.

alla Regione e alla provincia o città metropolitana di Firenze competente per territorio.
5. Regione, provincia o città metropolitana di Firenze e comune provvedono all’istruttoria di rispettiva competenza.
Art. 4
1. L’istruttoria regionale è effettuata secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Il responsabile del procedimento regionale, individuato nel responsabile della struttura regionale competente in materia di commercio, convoca una conferenza interna con le strutture regionali competenti in materia di commercio, urbanistica, viabilità e difesa del suolo, finalizzata alla definizione del parere regionale. La composizione della conferenza può essere integrata con la partecipazione di ulteriori strutture regionali in relazione alle esigenze emerse nel corso dell’istruttoria.
3. La mancata partecipazione alla conferenza interna assume valore di parere o valutazione positiva in relazione alla specifica competenza, salvo che i soggetti convocati facciano pervenire parere motivato scritto di senso contrario entro la data fissata per la riunione della conferenza stessa.
4. Della conferenza interna viene redatto apposito verbale sottoscritto dai partecipanti, con cui si formalizza il parere regionale da esprimere nella conferenza di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, del Codice in ordine all'autorizzabilità dell’intervento.
5. L’istruttoria regionale si conclude entro la data di convocazione della conferenza di servizi di cui all’articolo 19, comma 3, del Codice.
Art. 5
Convocazione della conferenza di servizi (articolo 4, comma 2, lettera b), della l.r. 62/2018 )
1. Il SUAP, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, indice la conferenza di servizi di cui all’articolo 19, comma 3, del Codice, convocando i soggetti con diritto di voto e comunicando al richiedente e ai soggetti di cui all’articolo 19, comma 5, del Codice la data di svolgimento della conferenza e le modalità con cui è possibile prendere visione della documentazione.
2. L’atto di convocazione della conferenza contiene altresì il termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono chiedere integrazioni documentali e chiarimenti ai sensi dell'Sito esternoarticolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). In tal caso, il SUAP trasmette al richiedente un’unica richiesta di integrazioni, dandogli un termine, non superiore a trenta giorni, per provvedere e informandolo che i termini del procedimento sono sospesi per la stessa durata.
3. La conferenza di servizi si svolge di norma presso la sede della Regione Toscana.
4. Il responsabile del procedimento regionale di cui all'articolo 4, comma 2, partecipa alla conferenza in rappresentanza della Regione.
5. Nel corso dei lavori della conferenza le amministrazioni coinvolte:
a) illustrano gli esiti dell’istruttoria di propria competenza con particolare riferimento:
1) alla conformità del progetto alle disposizioni del Codice e del regolamento di attuazione;
2) alla coerenza con gli esiti della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 26 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), ove prevista;
b) prendono atto della verifica effettuata dal comune circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo edilizio, ove richiesto;
c) acquisiscono il contributo valutativo dei soggetti di cui all’articolo 19, comma 5, del Codice;
d) stabiliscono le eventuali prescrizioni cui il richiedente deve uniformarsi.
6. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi in ordine all'autorizzabilità dell’intervento è adottata ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Codice e, se positiva, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione che, regolarmente convocata, non ha partecipato alla conferenza, salvo che la stessa faccia pervenire il proprio motivato dissenso entro la data di svolgimento della conferenza stessa.
7. Della conferenza è redatto apposito verbale sottoscritto dai partecipanti con diritto di voto.
8. Se il progetto è assoggettato a procedura di VIA regionale, la determinazione positiva della conferenza di servizi è assunta condizionandone gli effetti all'adozione di un positivo provvedimento autorizzatorio unico di cui all'Sito esternoarticolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 e all'articolo 73 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)).
9. L’autorizzazione è rilasciata dal SUAP entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi; entro lo stesso termine, in caso di determinazione negativa, il SUAP comunica al richiedente il motivato diniego. La domanda si intende accolta se, decorsi trenta giorni dalla determinazione positiva espressa dalla conferenza di servizi, il SUAP non ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione e comunque nelle ipotesi di cui all'articolo 19, comma 7, del Codice.
Capo II
Disposizioni comuni per gli esercizi commerciali in sede fissa
Art. 6
Raccordi viari tra medie strutture di vendita e viabilità pubblica (articolo 4, comma 2, lettera c), della l.r. 62/2018 )
1. Le medie strutture con superficie di vendita superiore a 800 metri quadrati devono essere collegate con la viabilità pubblica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) i collegamenti fra il parcheggio destinato alla clientela e la strada pubblica o comunque di accesso devono essere indipendenti e separati da ogni altro collegamento, distinguendoli chiaramente dalle altre viabilità, anche qualora utilizzate per carico-scarico merci o riservate ai pedoni;
b) gli accessi alla struttura commerciale devono essere evidenziati con idonea segnaletica stradale conforme al Sito esternodecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) al fine di essere chiaramente percepiti dai veicoli in percorrenza sulla viabilità pubblica. In prossimità degli accessi e in particolare in corrispondenza delle intersezioni deve essere garantita la distanza di visibilità per l’arresto dei veicoli impegnati in ogni tipo di manovra e per ogni condizione di aderenza;
c) i raggi di curvatura e le larghezze utilizzate per raccordare la viabilità pubblica con il parcheggio della struttura commerciale e/o le altre aree carrabili devono essere dimensionati in base agli effettivi ingombri dinamici dei veicoli attesi;
d) deve essere garantita idonea illuminazione artificiale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente per la tipologia di strada considerata;
e) deve essere garantito il corretto smaltimento delle acque meteoriche incidenti sulle aree di progetto;
f) i collegamenti fra il parcheggio e la viabilità pubblica devono essere costituiti da almeno due varchi a senso unico indipendenti, opportunamente distanziati tra loro, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
g) per ogni tipo di manovra prevista in corrispondenza delle intersezioni con la strada pubblica devono essere valutati i ritardi medi di attesa nell’ora di punta della settimana tipo, anche al fine di definire il livello di servizio delle viabilità in questione. (4)

Parole soppresse con d.p.g.r. 20 dicembre 2023, n. 47/R, art. 2.

;
h) qualora, in base alle valutazioni di cui alla lettera g) relative al traffico, il livello di servizio atteso delle viabilità interferenti con l’esercizio commerciale sia prossimo ad una situazione di traffico congestionato, oppure risulti inferiore al livello di servizio (Level of Service) “E”, come definito dal metodo Highway Capacity Manual (HCM), il progetto deve prevedere interventi infrastrutturali in grado di minimizzare gli impatti sulla mobilità in questione, quali dislocazione degli accessi, corsie di accumulo riservate per le svolte, corsie di decelerazione e accelerazione, intersezioni a rotatoria e/o semaforizzate.
2. La progettazione della viabilità di raccordo e dei relativi accessi deve rispettare le disposizioni vigenti in materia di progettazione stradale, con particolare riferimento al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2006 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali), al Sito esternod.lgs. 285/1992 e al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
3. Il comune può consentire la deroga, in tutto o in parte, alle prescrizioni di cui al comma 1 qualora la media struttura sia insediata in aree interessate da interventi di cui agli articoli 110 e 111 del Codice o da interventi di riuso o rigenerazione urbana previsti dai vigenti piani operativi, a condizione che siano verificati e documentati i requisiti di sicurezza, efficienza e funzionalità delle soluzioni progettuali alternative adottate.
Art. 7
Raccordi viari tra grandi strutture di vendita e viabilità pubblica ()
1. Le grandi strutture di vendita devono essere collegate con la viabilitàarticolo 4, comma 2, lettera c), della l.r. 62/2018 pubblica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) rispetto di tutte le condizioni previste dall'articolo 6, comma 1;(5)

Parole soppresse con d.p.g.r. 20 dicembre 2023, n. 47/R, art. 3.

b) per parcheggi di superficie uguale o superiore a 10.000 metri quadrati, in aggiunta a quanto previsto alla lettera a), collegamenti dei parcheggi con la viabilità pubblica, per ciascun senso di marcia, in misura di almeno uno ogni 10.000 metri quadrati di superficie destinata a parcheggio ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettere a) e b). (6)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 dicembre 2023, n. 47/R, art. 3.

2. La progettazione della viabilità di raccordo e dei relativi accessi deve rispettare quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, ed essere coerente con quanto stabilito dalla conferenza di copianificazione di cui agli articoli 25 e 26, comma 2, lettere a) e b), della l.r. 65/2014 .
Art. 8
1. Per ciascuna tipologia di esercizio di vendita, in aggiunta agli standard previsti dall’articolo 5, punto 2, del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’Sito esternoart. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 “Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150”), sono richiesti i seguenti parcheggi:
a) per le costruzioni realizzate dopo l’entrata in vigore Sito esternodella legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 ), parcheggi per la sosta stanziale all’interno degli edifici e nell’area di pertinenza degli stessi, nella misura stabilita dall’Sito esternoarticolo 2, comma 2, della stessa l. 122/1989 , maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci;
b) parcheggi per la sosta di relazione nella misura individuata dagli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento per ciascuna tipologia di esercizio di vendita, sia nel caso di nuova costruzione sia nel caso di nuova destinazione commerciale di edifici esistenti.
2. I parcheggi per la sosta stanziale devono essere realizzati su aree private. Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche con esclusione delle carreggiate stradali.
3. I parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati su aree private, all’interno degli edifici o nell’area di pertinenza degli stessi, oppure in altre aree o edifici a condizione che ne sia garantito l’uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l’esercizio commerciale.
4. Una quota pari al 10 per cento dei parcheggi per la sosta di relazione è riservata al personale dipendente.
5. In caso di ampliamento della struttura di vendita, la dimensione dei parcheggi è commisurata alla parte di superficie di vendita oggetto di ampliamento.
Art. 9
Parcheggi per gli esercizi di vicinato (articolo 4, comma 2, lettera d), della l.r. 62/2018 )
1. Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 1 metro quadrato per ogni metro quadrato di superficie di vendita.
2. Il comune disciplina le ipotesi e le modalità di riduzione o annullamento delle superfici destinate a sosta di relazione, nei seguenti casi:
a) ubicazione dell’esercizio in zone a traffico limitato o escluso;
b) prevalente carattere pedonale dell’utenza;
c) aree già edificate per le quali si ritiene opportuno evitare l’attrazione del traffico veicolare;
d) edifici esistenti già a destinazione commerciale all’entrata in vigore del presente regolamento;
e) collocazione dell'esercizio commerciale in aree interessate da interventi di cui agli articoli 110 e 111 del Codice o da interventi di riuso o rigenerazione urbana previsti dai vigenti piani operativi;
f) gallerie d'arte.
Art. 10
Parcheggi per le medie strutture di vendita (articolo 4, comma 2, lettera d), della l.r. 62/2018 )
1. Per le medie strutture di vendita i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 1,5 metri quadrati per ogni metro quadrato di superficie di vendita e di 1 metro quadrato per ogni metro quadrato di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico destinate ad attività complementari a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi, atri, percorsi di collegamento e spazi collettivi dei centri commerciali.
2. Le aree esterne a parcheggio, localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali o comunque di quelle previste dai vigenti regolamenti comunali, nella misura minima di un albero ogni 100 metri quadrati di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale. Qualora al di sotto di tali aree siano presenti parcheggi interrati, in relazione allo spessore del solaio, possono essere utilizzate alberature di medio o basso fusto, arbusti, siepi ornamentali oppure fioriere.
3. Il numero di posti auto deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione e non può essere inferiore a un posto auto ogni 25 metri quadrati di superficie a parcheggio.
4. Il comune può applicare l’articolo 9, comma 2 del presente regolamento qualora disponga di elementi circostanziati sui flussi di utenza e tenendo conto della situazione dei luoghi.
Art. 11
Parcheggi per le grandi strutture di vendita (articolo 4, comma 2, lettera d), della l.r. 62/2018 )
1. Per le grandi strutture di vendita i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 2 metri quadrati per ogni metro quadrato di superficie di vendita e di 1,5 metri quadrati per ogni metro quadrato di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico destinate ad attività complementari a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi, atri, percorsi di collegamento e spazi collettivi dei centri commerciali.
2. Alle grandi strutture di vendita si applica quanto previsto dall’articolo 10, commi 2 e 3, del presente regolamento.
3. Il comune può applicare l’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del presente regolamento qualora disponga di elementi circostanziati sui flussi di utenza e tenendo conto della situazione dei luoghi.
Art. 12
1. I parcheggi degli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati devono avere le seguenti caratteristiche:
a) differenziazione tra le varie aree di parcheggio per gli utenti, per il personale di servizio e per carico e scarico merci;
b) rispetto delle norme di sicurezza di cui al decreto del Ministero dell’interno 1° febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili);
c) assenza di barriere architettoniche e posti riservati a portatori di handicap;
d) spazi appositi per mezzi di servizio o soccorso;
e) tecniche per la riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico;
f) delimitazione dei posti auto con apposita segnalazione orizzontale;
g) depositi carrelli localizzati tra i posti auto rapidamente raggiungibili;
h) transito di veicoli distanziato dall’edificio e in particolare dall’accesso dell’edificio stesso;
i) pavimentazione con materiali rispondenti a requisiti prefissati di resistenza e durata, privilegiando soluzioni permeabili;
j) pavimentazione con materiali antisdrucciolevoli;
k) sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali;
l) illuminazione a spettro ampio;
m) sistemi per la raccolta dei rifiuti;
n) percorsi pedonali protetti;
o) fermate protette per i mezzi pubblici;
p) parcheggi per biciclette e motocicli;
q) manutenzione, pulizia, agibilità ed efficienza in tutte le condizioni meteorologiche;
r) servizio di controllo, direzione, ricezione e manutenzione dell’area gestito da apposito personale.
2. Il comune può prevedere ulteriori caratteristiche dei parcheggi.
Art. 13
Servizi igienici per la clientela (articolo 4, comma 2, lettera d), della l.r. 62/2018 )
1. Fermi restando il numero e le caratteristiche dei servizi igienici ad uso del personale addetto previsti dalla normativa vigente, le medie e le grandi strutture di vendita devono garantire la presenza di servizi igienici a disposizione della clientela facilmente individuabili con apposite segnalazioni.
2. La misura minima dei servizi igienici di cui al comma 1 è la seguente:
a) per strutture con superficie di vendita compresa tra 500 e 2.500 metri quadrati, almeno un servizio igienico riservato alle donne, uno riservato agli uomini e uno per disabili, oppure un servizio igienico riservato alle donne e uno riservato agli uomini se attrezzati per disabili;
b) per strutture con superficie di vendita superiore alle dimensioni di cui alla lettera a), per ogni 2.500 metri quadrati di superficie di vendita almeno un servizio igienico riservato alle donne, uno riservato agli uomini e uno per disabili, oppure un servizio igienico riservato alle donne e uno riservato agli uomini se attrezzati per disabili.
3. I servizi igienici riservati alla clientela devono essere attrezzati di fasciatoio.
Art. 14
Accessibilità agli esercizi commerciali da parte delle persone con disabilità (articolo 4, comma 2, lettera e), della l.r. 62/2018 )
1. Per garantire l’accesso e l’utilizzo degli esercizi commerciali da parte delle persone con disabilità, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche) e di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2009, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 2, lettera g), e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio in materia di barriere architettoniche”).
Capo III
Interventi di rivitalizzazione di aree commerciali
Art. 15
Concertazione per gli interventi di rivitalizzazione commerciale finanziati con quote di oneri di urbanizzazione (articolo 4, comma 2, lettera j), della l.r. 62/2018 )
1. Ai sensi dell’articolo 102, comma 4, della l.r. 65/2014 , la definizione degli interventi cui destinare le quote di oneri di urbanizzazione specificamente finalizzate alla rivitalizzazione di aree commerciali, quali centri commerciali naturali, centri storici e aree mercatali, è effettuata mediante procedure concertative, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Codice.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il comune, previa predisposizione di un quadro conoscitivo:
a) definisce gli obiettivi specifici da perseguire;
b) individua i soggetti beneficiari;
c) redige i verbali della concertazione, da allegare agli atti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.