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Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 10 aprile 2020

Art. 7
Raccordi viari tra grandi strutture di vendita e viabilità pubblica ()
1. Le grandi strutture di vendita devono essere collegate con la viabilitàarticolo 4, comma 2, lettera c), della l.r. 62/2018 pubblica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) rispetto di tutte le condizioni previste dall'articolo 6, comma 1;(5)

Parole soppresse con d.p.g.r. 20 dicembre 2023, n. 47/R, art. 3.

b) per parcheggi di superficie uguale o superiore a 10.000 metri quadrati, in aggiunta a quanto previsto alla lettera a), collegamenti dei parcheggi con la viabilità pubblica, per ciascun senso di marcia, in misura di almeno uno ogni 10.000 metri quadrati di superficie destinata a parcheggio ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettere a) e b). (6)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 dicembre 2023, n. 47/R, art. 3.

2. La progettazione della viabilità di raccordo e dei relativi accessi deve rispettare quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, ed essere coerente con quanto stabilito dalla conferenza di copianificazione di cui agli articoli 25 e 26, comma 2, lettere a) e b), della l.r. 65/2014 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.