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Regolamento 30 gennaio 2020, n. 5/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 5 febbraio 2020

Art. 4
Finalità delle indagini in relazione agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica
1. Nell'ambito di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica di cui all'articolo 3, il comune definisce:
a) i quadri conoscitivi dei piani strutturali, piani strutturali intercomunali e loro varianti sulla base delle indagini dirette a verificare la pericolosità del territorio;
b) le condizioni che, sulla base delle indagini, assicurano la fattibilità degli interventi di trasformazione:
1) dei i piani operativi, dei piani operativi intercomunali, dei piani attuativi e delle varianti a tali atti;
2) delle varianti ai piani regolatori generali o ai regolamenti urbanistici;
3) degli atti di ricognizione degli interventi di rigenerazione urbana.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.